ORARIO DI LAVORO, IL TEMPO DI ATTESA DEVE ESSERE RETRIBUITO

[Interessante]

  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 24/10/2018

Autore: Marrucci Mauro Fonte: Guida al Lavoro nr. 42 del 24/10/2018 pag. 32


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D.Lgs 66 (08-04-2003) - orario di lavoro

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La Corte di Cassazione si è espressa sull’obbligo di retribuire eventuali periodi di inattività.


Secondo l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24828 del 9 ottobre 2018, non va considerato come un riposo intermedio, bensì come tempo di lavoro anche sotto il profilo retributivo, il tempo in cui il lavoratore subordinato, pur essendo inattivo, è a disposizione del datore di lavoro, e non può quindi disporre del tempo per soddisfare le proprie esigenze.

Come previsto dall’art. 1, comma 2, del d. lgs. 66/2003, rientra nell’orario di lavoro ogni periodo in cui il dipendente è al lavoro, a disposizione datore di lavoro.

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