PARI OPPORTUNITA’ ANCHE NELLA CONCILIAZIONE TRA VITA PRIVATA E ATTIVITA’ LAVORATIVA
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 30/08/2022
Autore: Massara Barbara Fonte: Guida al Lavoro nr. 33 - 34 del 30/08/2022 pag. 25
Dal 13 agosto è in vigore il d. lgs. 105/2022, che ha lo scopo di conciliare l’attività lavorativa e la vita privata di genitori e prestatori di assistenza.
Il congedo obbligatorio del padre lavoratore, della durata di 10 giorni lavorativi anche non continuativi, può ora essere usufruito anche nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto. In caso di parto plurimo la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il padre deve richiedere per iscritto al datore di lavoro i giorni di congedo, con un preavviso non minore di cinque giorni.
Viene introdotta una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro a carico del datore di lavoro che ostacoli l’esercizio del suddetto diritto.
E’ vietato il licenziamento del lavoratore padre per la durata del congedo e fino al compimento del primo anno di età del bambino, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, per cessazione dell’attività aziendale o per esito negativo della prova.
Il congedo parentale è indennizzabile fino al dodicesimo anno di età del figlio (non più fino al sesto anno).
Anche la parte di un’unione civile e il convivente di fatto possono richiedere i tre giorni di permesso mensile retribuito previsti dalla legge 104/1992, nonché il congedo straordinario per l’assistenza alle persone affette da disabilità grave.
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