PARTECIPAZIONE IN SRL SPA NON SI CUMULA PER CONTRIBUTI INPS
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 05/09/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Internet del 05/09/2019
Cassazione ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per i commercianti e gli artigiani NON rientrano i redditi di partecipazione in società di capitali (srl o spa) eventualmente percepiti.
La questione sottoposta al vaglio di questa Corte attiene al fatto se il lavoratore autonomo, iscritto alla gestione previdenziale in quanto svolgente un'attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, debba parametrare o meno il proprio obbligo contributivo a tutti i redditi percepiti nell'anno di riferimento, tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa
La Suprema Corte sentenza n.21540/19, depositata il 20 agosto 2019, ha sancito che ai fini del calcolo dei contributi previdenziali per i commercianti e gli artigiani NON rientrano i redditi di partecipazione in società di capitali (srl o spa) eventualmente percepiti.
L'INPS determina la base di calcolo sommando tutti i redditi d'impresa dei contribuenti e non solo quelli relativi alla attività in cui si partecipa e per la quale ci si è iscritti alla IVS artigiani o commercianti.
La sentenza specifica però che:
Poiché la normativa previdenziale individua, come base imponibile sulla quale calcolare i contributi, la totalità dei redditi d'impresa così come definita dalla disciplina fiscale e considerato che secondo il testo unico delle imposte sui redditi gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale, ne consegue che questi ultimi non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi INPS.
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