PASSAGGIO DAL REGIME DEI SUPERMINIMI A QUELLO FORFETTARIO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/11/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/11/2018
Nessun vincolo per il passaggio di regime se l'attività esisteva nel 2014
La disciplina fiscale di vantaggio è diventata opzionale e, quindi, vincolante per almeno un triennio, solo per coloro che hanno iniziato l’attività nel 2015.
Il contribuente che nel 2014 ha avviato l’attività, avvalendosi del regime fiscale di vantaggio, può applicare, per il 2018, il “forfettario”, non essendo previsto un vincolo di permanenza per chi già utilizzava il regime di vantaggio prima del 31 dicembre 2014.
Inoltre, avendo avviato la propria attività nel 2014, può anche usufruire dell’aliquota del 5% per i periodi che restano fino al compimento del quinquennio (ossia solo per il 2018).
Contenuto della risposta n. 72/2018 Agenzia Entrate
http://www.fiscooggi.it/files/u26/rassegnastampa/21_11_1.pdf
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