Per gli atti di cessione crediti il Registro è proporzionale

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 06/12/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 06/12/2023


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Corte di cassazione, con la sentenza n. 28734 del 16 ottobre 2023


Non è applicabile l’imposta in misura fissa, in quanto riguardano operazioni autonome, dotate di una propria e specifica causa giuridica.

L’imposta di registro per gli atti di cessione di crediti, vantati verso il gestore dei servizi energetici e aventi finalità di garanzia, si applica in misura proporzionale, con l’aliquota dello 0,5 per cento. È questo il principio confermato dalla Corte di cassazione, con la sentenza n. 28734 del 16 ottobre 2023, tramite la quale ha legittimato l’operato dell’Agenzia.

Il caso in esame ha riguardato due atti di cessione di crediti, posti in essere da due compagini operanti nel settore della produzione di energia elettrica nei confronti di una società di leasing.
In particolare, le cessioni erano relative ai crediti maturati e maturandi, vantati dalle società cedenti nei confronti del gestore dei servizi energetici. Le cessioni erano effettuate al fine di garantire le obbligazioni che le società cedenti avevano assunto, verso la società acquirente, per effetto di alcuni contratti di leasing.
 
In sede di registrazione dei due atti, il notaio rogante ha applicato l’imposta di registro in misura fissa sulla base dell’articolo 6 della Tariffa, parte prima, allegata al Testo unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986).
Questa disposizione, con riferimento alla tassazione delle garanzie, prevede l’applicazione dell’imposta di registro:

  • in misura fissa per le garanzie prestate dal debitore
  • in misura proporzionale (aliquota dello 0,5%) per le garanzie prestate da terzi e non richieste dalla legge.

Negli atti si è precisato, che la convenzione sottoscritta dalle parti aveva a oggetto la costituzione di una garanzia accessoria a un contratto di leasing, stipulato dalla società cedente e, quindi, la garanzia era finalizzata a garantire un debito assunto dalla medesima società.

L’ufficio, presso il quale sono stati registrati gli atti, ha emesso due avvisi di liquidazione al fine di recuperare l’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5% ritenendo che, a prescindere dalla finalità sottesa all’atto, per le cessioni di crediti è comunque prevista, sempre, dal citato articolo 6 della tariffa, l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5 per cento.

A seguito del ricorso presentato dalle società destinatarie degli avvisi di liquidazione, sia la Ctp di Torino che la Ctr del Piemonte (decisione n. 684/2015) hanno accolto le istanze della parte privata.
L’Amministrazione finanziaria ha, pertanto, proposto ricorso in Cassazione.

I giudici della suprema Corte hanno, innanzitutto, evidenziato che le cessioni di crediti, pur essendo sicuramente collegate alle operazioni di finanziamento, costituiscono operazioni autonome e distinte rispetto al contratto di leasing e, pertanto, essendo dotate di una propria e specifica causa, dovevano essere soggette a una tassazione autonoma.
Più specificatamente, i giudici hanno concluso che le cessioni di crediti in esame:

  • non rientrano tra le operazioni imponibili ai fini Iva. Ciò in quanto l’articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr n. 633/1972, non considera cessioni quelle relative a crediti in denaro, mentre il successivo articolo 3 considera prestazioni di servizi soltanto le cessioni di credito aventi finalità finanziaria
  • non possono godere del particolare regime dell’imposta sostitutiva, di cui agli articoli 15 e seguenti del Dpr n. 601/1973. Questo regime è applicabile alle operazioni di finanziamento a medio o lungo termine, ovvero superiori a 18 mesi, inclusi gli atti a esse inerenti, le garanzie a qualunque titolo prestate e le cessioni di crediti stipulate in relazione ai finanziamenti stessi.

Richiamando la ratio del trattamento di favore previsto dal citato articolo 15, i giudici hanno ritenuto che possono godere dell’agevolazione solo quelle operazioni che si traducono nella provvista di una disponibilità finanziaria, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi. Nel caso in esame, il regime di favore non era applicabile, in quanto il credito era stato già erogato, la somma corrispondente era stata già investita e il negozio posto in essere (cessione di credito) non era finalizzato a un nuovo finanziamento, ma solo ad assicurare la restituzione del credito.

Alla luce di quanto sopra evidenziato e considerato che, per le cessioni di crediti, l’articolo 6 della Tariffa sopra richiamata prevede l’applicazione dell’imposta di registro con l’aliquota dello 0,5%, i giudici hanno ritenuto legittimi gli avvisi emessi dall’Amministrazione finanziaria.
In motivazione, nello specifico, hanno richiamato la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 278/2008, con la quale, in relazione a una fattispecie del tutto analoga, era stata ritenuta corretta l’applicazione dell’imposta proporzionale, con l’aliquota dello 0,5%, considerato che “…la cessione di crediti rileva autonomamente, poiché si tratta di un contratto tipico dotato di una propria causa giuridica”.

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