Per gli internet provider una responsabilità limitata - Fissati i paletti per lo spamming
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 10/04/2003
Autore: Finocchiaro Giusella Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 99 del 10/04/2003 pag. 31
Classificazione:
Il D.lgs. approvato dal consiglio dei ministri in recepimento alla direttiva comunitaria 2000/31 prevede una responsabilità limitata per i provider e regola le e-mail pubblicitarie.
Il provider non è obbligato a controllare il contenuto delle informazioni che transitano attraverso i suoi server né a ricercare attività illecite, tuttavia se ha conoscenza di attività illecite deve informare le autorità competenti.
Circa lo spamming, l'invio di mail commerciali è consentito purchè dall'oggetto del messaggio sia percepibile che si tratta di un messaggio commerciale. Quest'ultima norma va coordinata con la legge 675/96 sulla privacy la quale prevede la richiesta del consenso del destinatario.
Circa lo spamming, l'invio di mail commerciali è consentito purchè dall'oggetto del messaggio sia percepibile che si tratta di un messaggio commerciale. Quest'ultima norma va coordinata con la legge 675/96 sulla privacy la quale prevede la richiesta del consenso del destinatario.
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