Per la dichiarazione fraudolenta bastano le note spese gonfiate
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/01/2020
Autore: Iorio Antonio Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/01/2020
Il contribuente potrebbe incorrere nel delitto inconsapevolmente
L’inasprimento delle sanzioni penali per dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto o in parte inesistenti e l’estensione della responsabilità amministrativa delle società in presenza di questo reato impone una attenta valutazione delle possibili manifestazioni di condotta illecita.
L’art. 1 del Dlgs 74/2000 prevede che per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» cui fanno riferimento i delitti di dichiarazione fraudolenta (articolo 2) e di emissione dei medesimi documenti (articolo 8) si intendono non solo le fatture in senso tecnico, ma anche gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie.
La sanzione penale dopo le modifiche introdotte dal Dl 124/2019 per questo delitto è ora della reclusione da 4 a 8 anni se l’imponibile fasullo dedotto supera i 100mila euro in un periodo di imposta o da 18 mesi a 6 anni se l’importo è inferiore.
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