PERDITE SU CREDITI
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/03/2016
Autore: Albano Giacomo Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/03/2016
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D.Lgs 147 (14-09-2015) - Dlgs. Internazionalizz.ni
Dichiarazioni. Se il credito è modesto o il debitore è in procedura concorsuale sì allo sconto nel periodo di imputazione contabile
La possibilità di scomputare il mancato incasso dipende dalle impostazioni di bilancio Le impostazioni di bilancio “guidano” la deducibilità delle perdite su crediti in Unico 2016. Il principio, in parte già presente nel nostro ordinamento, viene definitivamente affermato dall’articolo 13 del decreto legislativo 147/2015.
Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali il nuovo comma 5-bis dell’articolo 101 del Tuir, stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imposta in cui si verifica l’imputazione in bilancio, anche se quest’ultima avviene successivamente al periodo in cui il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale ovvero risulti decorso il termine di sei mesi dalla scadenz
Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti dei debitori assoggettati a procedure concorsuali il nuovo comma 5-bis dell’articolo 101 del Tuir, stabilisce che la deduzione della perdita è ammessa nel periodo di imposta in cui si verifica l’imputazione in bilancio, anche se quest’ultima avviene successivamente al periodo in cui il debitore si considera assoggettato alla procedura concorsuale ovvero risulti decorso il termine di sei mesi dalla scadenz
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