Prodotti agricoli o alimenteri - ok al contrtto verbale
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/01/2013
Autore: Tosoni Gian Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 7 del 08/01/2013 pag. 16
Classificazione:
Leggi collegate:
L. 228 (24-12-2012) - Legge di Stabilità GU. 29.12 so. 213
Non è più necessario stipulare il contratto in forma scritta per le vendite di prodotti agricoli ed alimentari tra produttori agricoli: lo stabilisce la legge 221/2012, in vigore dal 19 dicembre.
Non devono nemmeno essere rispettati i termini di pagamento. Pertanto, integrando le disposizioni del Dm 199 del 19 ottobre 2012 con l'articolo 36 del Dl 179/2012 (legge 221/2012), i casi di esonero dagli obblighi sanciti dall'articolo 62 del Dl 1/2012 sono i seguenti: cessioni nei confronti di consumatori finali e cioè le persone fisiche che acquistano prodotti agricoli e alimentari per scopi estranei alla attività imprenditoriale eventualmente svolta; cessioni istantanee di prodotti medesimi con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; conferimenti di prodotti agricoli e alimentari effettuati da imprenditori agricoli soci alle cooperative agricole;
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