PROVA DELLA CESSIONE INTRACOMUNITARIA NOVITÀ' 2020

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 12/12/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 12/12/2019


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La normativa europea crea nuovi vincoli per dimostrare la cessione Intra, in alcuni casi impossibili da rispettare


Dal 2020 la prova della cessione intracomunitaria può essere fornita con varie modalità, l'1.1.2020, entra infatti in vigore il regolamento Ue 1912/18 che ha individuato i documenti necessari per dimostrare la cessione comunitaria.

É l’art. 45-bis del regolamento Ue 1912/18 che definisce gli elementi di prova.

Per dimostrare la cessione si devono produrre in alternativa uno dei due documenti identificato coi numeri 1 o 2 che seguono rispettivamente nel caso di trasporto a cura del venditore o di trasporto a cura dell’acquirente.

In particolare:

1) nel caso di trasporto a cura del venditore lo stesso dovrà predisporre un Certificazione attestante che i beni sono stati spediti o trasportati da lui o da un terzo per suo conto (trasporto a cura del venditore);

2) nel caso di trasporto a cura del cessionario viene richiesto una dichiarazione scritta dall'acquirente che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall'acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, (trasporto a cura dell’acquirente) la dichiarazione deve contenere anche questi dati:

  • identificazione dello Stato membro di destinazione dei beni;
  • la data di rilascio;
  • il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
  • la quantità e la natura dei beni;
  • la data e il luogo di arrivo dei beni;
  • nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
  • nonché l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

La dichiarazione dell’acquirente deve essere rilasciata entro il giorno 10 del mese successivo alla cessione.

 

Ai documenti sopra identificati coi numeri 1 e 2 vanno aggiunti ulteriori documenti, in particolare almeno due documenti del gruppo A) oppure contestualmente un docuemento del gruppo A) e uno del gruppo B) che seguono.

Gruppo A) documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni

A1 un documento o una lettera CMR riportante la firma (trasporto stradale);

A2 una polizza di carico (trasporto marittimo);

A3 una fattura di trasporto aereo;

A4 una fattura emessa dallo spedizioniere.

Gruppo B)

B1) una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;

B2) i documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;

B3) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;

B4) una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

I documenti dei gruppi A) e B) devono essere rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall'acquirente.

Per parti indipendenti si intendono due parti che non condividono la stessa personalità giuridica e tra cui non sussistono legami familiari o altri stretti vincoli personali, gestionali, di associazione di proprietà, finanziari o giuridici. Tale definizione è stata chiarita anche dalla Commissione europea nelle note esplicative pubblicate il 20 dicembre 2019.

 

Impossibili i trasporti in proprio

Quello che salta all’occhio dalla lettura delle nuove norme è l’impossibilità di fornire la prova della cessione intra, quando il trasporto sia effettuato direttamente dal cedente o dal suo cliente.

In questi casi infatti non è possibile produrre alcuno dei documenti (rilasciati da parti terze) elencati nel gruppo A): documenti del gruppo A) sono infatti rilasciati solo da un vettore.

La cosa appare assurda e paradossale per cui si confida in una modifica della norma o in una interpretazione che consideri valido come documento A1 anche il D.D.T. con la firma del conducente e del destinatario.

Dalle interpretazioni successive, l'opinione prevalente è che continuino ad applicarsi anche le vecchie regole per dimostrare la cessione quando il trasporto è eseguito in proprio.

In allegato due schede pratiche riservate agli abbonati.

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