PROVVEDIMENTI DI INTERDIZIONE DAL LAVORO IN CASO DI MATERNITA': CHIARIMENTI INPS
[Interessante]
Recensione di Giuseppe Filippi Pubblicata il 27/03/2005
Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Guida al Lavoro nr. 13 del 25/03/2005 pag. 12
Classificazione:
La circolare Inps n. 50/2005 precisa le modalità di applicazione della normativa qualora manchi l'attualità del rapporto di lavoro.
Secondo l'Inps, ai fini del riconoscimento del diritto all'indennità di maternità, non devono essere considerati dopo la cessazione del rapporto di lavoro i periodi di interdizione anticipata o prorogata eventualmente riconosciuti dalle Direzioni provinciali del lavoro, senza che queste ultime fossero a conoscenza della successiva cessazione del rapporto.
In tal caso sarà possibile richiedere alle suddette Direzioni la rettifica dei provvedimenti emessi.
Se l'interdizione anticipata viene disposta con vari provvedimenti e con soluzione di continuità tra questi, ai fini del diritto all'indennità non devono essere trascorsi più di 60 giorni, rispetto a ciascun provvedimento, dalla data di sospensione o cessazione del rapporto.
In tal caso sarà possibile richiedere alle suddette Direzioni la rettifica dei provvedimenti emessi.
Se l'interdizione anticipata viene disposta con vari provvedimenti e con soluzione di continuità tra questi, ai fini del diritto all'indennità non devono essere trascorsi più di 60 giorni, rispetto a ciascun provvedimento, dalla data di sospensione o cessazione del rapporto.
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