Ravvedimenti, termini da chiarire

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/02/2015

Autore: Santacroce Benedetto Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/02/2015 pag. 42


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Dubbi sull’applicazione delle soglie temporali previste dal nuovo ravvedimento operoso il cui utilizzo applicativo è stato ampliato a partire dal 1° gennaio 2015.

Ipotizzando il mancato versamento del secondo acconto Irpef relativo al 2015 stabilito per il 30 novembre 2015, avremo che il ravvedimento breve (entro 30 giorni) scade il 30 dicembre.
Per il ravvedimento a un ottavo, invece, (entro 90 giorni dalla presentazione della dichiarazione) se dovessimo prendere come riferimento il modello Unico presentato il 30 settembre 2015, il termine sarebbe il 29 dicembre 2015. Viceversa, se dovessimo considerare quale dichiarazione di riferimento quella relativa al 2016 il periodo scadrebbe il 30 dicembre 2016.
Nel primo caso avremo un “corto circuito” tra le date del ravvedimento a un decimo con quelle a un nono (il primo scade il giorno dopo del secondo); nell’altro caso tra un ottavo e un nono in quanto quest’ultimo andrebbe oltre il termine del primo
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