RAVVEDIMENTO F24 SALDO ZERO
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 21/03/2017
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 21/03/2017
Omessa o ritardata presentazione del modello F24 a saldo zero risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017
A decorrere dal 1° gennaio 2016, per l’omessa presentazione dell’F24 a zero, si applica la sanzione di 100 euro, ridotti a 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi:
E' possibile regolarizzare anche l’omessa presentazione dell’F24 con saldo a zero, presentando lo stesso (con indicazione dell’ammontare del credito e delle somme compensate) e versando la sanzione ridotta a 1/9 (regolarizzazione entro 90 giorni).
Alla sanzine base di 100 o 50 euro si applica quindi la riduzione così:
50 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi, costo ravvedimento euro 5,56.
100 euro, se l’F24 con saldo zero è presentato con ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione, costo ravvedimento 11,11 euro.
Oltre i 90 giorni, la sanzione base cui commisurare la riduzione è sempre quella di 100 euro. Pertanto, la sanzione è pari a
- 12,50 euro (1/8 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro un anno dall’omissione
- 14,29 euro (1/7 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato entro due anni dall’omissione
- 16,67 euro (1/6 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato oltre due anni dall’omissione
- 20 euro (1/5 di 100 euro), se l’F24 con saldo zero è presentato dopo la consegna di un Pvc.
Arrotondamento al centesimo di euro
La risoluzione, infine, a proposito dell’ammontare di tali sanzioni, puntualizza che:
- non opera la regola del troncamento dei decimali, prevista quando la riduzione è applicata a un importo espresso in lire (la sanzione base stabilita dall’articolo 15, comma 2-bis, Dlgs 471/1997 è attualmente espressa in euro)
- conseguentemente, le sanzioni ridotte sono state arrotondate al centesimo di euro.
Il codice tributo
Il codice tributo da utilizzare per la sanzione è l'8911 – Sanzioni pecuniarie per altre violazioni tributarie relative alle imposte sui redditi, alle imposte sostitutive, all’Irap e all’Iva.
Si deve indicare quale anno di riferimento quello nel quale è stata commessa la violazione.
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