Regime fiscale del rimborso delle spese dei professionisti
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/10/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/10/2025
L'interpello sui rimborsi chilometrici offre l'occasione per un riepilogo della normativa recentemente modificata
Interpello n. 270/2025
L'articolo 54, comma 1, del TUIR concernente la determinazione del reddito di lavoro autonomo, modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 stabilisce che:
« Il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all'attività artistica o professionale e l'ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività, salvo quanto diversamente stabilito nel presente articolo e negli altri articoli del capo V [...]».
Il successivo comma 2 del citato articolo 54 del TUIR prevede che
«Non concorrono a formare il reddito le somme percepite a titolo di: [...] b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente».
Specularmente, il successivo articolo 54 ter, rubricato ''Rimborsi e riaddebiti'', dispone, al comma 1, che «Le spese di cui all'articolo 54, comma 2, lettere b) e c), non sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nel presente articolo».
Decorrenza
In merito alla decorrenza delle citate disposizioni, l'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2024 stabilisce in linea generale, al comma 1, che «Le disposizioni dell'articolo 5 si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto» (i.e. dal periodo d'imposta 2024).
Tuttavia, con specifico riguardo alle spese di cui al citato articolo 54, comma 2, lettera b), «sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, nonché le relative somme percepite a titolo di rimborso delle medesime», il comma 2 del medesimo articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2024 dispone che «Fino al 31 dicembre 2024, in via transitoria [...] continuano, rispettivamente, a essere deducibili dal reddito di lavoro autonomo e a concorrere alla formazione del medesimo secondo le disposizioni dell'articolo 54 del citato testo unico delle imposte sui redditi in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal presente decreto; fino alla stessa data del 31 dicembre 2024 le predette somme continuano a essere assoggettate alle ritenute previste dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», rinviando, di fatto, l'entrata in vigore delle modifiche normative al periodo d'imposta 2025.
Nella relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo n. 192 del 2024, pubblicata sul sito del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, viene precisato che:
« con il presente decreto si dà attuazione alla delega secondo i seguenti principi direttivi: [...] il concorso alla formazione del reddito di lavoro autonomo di tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale (c.d. criterio di ''onnicomprensività'', analogo a quello previsto per i redditi di lavoro dipendente) (n. 2.1), primo periodo); [...] l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente e la conseguente indeducibilità delle medesime spese dal reddito dell'esercente l'arte o la professione (n. 2.1), primo periodo)»;
« A fronte del principio di onnicomprensività sancito nel comma 1 dell'articolo 54, il successivo comma 2 prevede l'esclusione dal concorso alla formazione del reddito delle somme percepite a titolo di: [...] b) rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente»;
« Per quanto concerne i rimborsi spese di cui alla lettera b), la loro esclusione dal concorso alla formazione del reddito dà attuazione al criterio direttivo di cui al n. 2.1), primo periodo, dell'articolo 5, comma 1, lettera f), della legge delega.
Nella relazione illustrativa viene chiarito che si intende in tal modo superare ''la criticità emergente, per i lavoratori autonomi, di dover considerare compensi anche l'ammontare delle spese che contrattualmente sono a carico del committente e che sono da quest'ultimo rimborsate'', dovendosi ritenere che ''il contrasto di interessi tra il detto committente e l'artista o il professionista è sufficiente a disincentivare possibili comportamenti evasivi.
Ne consegue che tali spese, che non concorreranno alla formazione del reddito, non saranno deducibili per il lavoratore autonomo.''.
A questi ultimi fini, il comma 1 del nuovo articolo 54 ter prevede l'indeducibilità delle spese rimborsate e riaddebitate di cui alle richiamate lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 54 dal reddito di lavoro autonomo del soggetto che le sostiene, salvo quanto previsto nei successivi commi da 2 a 5 del medesimo articolo 54ter con riferimento alle spese non rimborsate da parte del committente.
Per effetto della nuova disciplina, viene pertanto eliminata l'attuale criticità derivante dall'assoggettamento a ritenuta di somme che, seppure incassate dall'esercente arte o professione, non comportano un incremento del suo reddito imponibile, essendo generalmente prevista la deducibilità integrale delle somme rimborsate analiticamente dal committente.
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