Regime forfetario più accogliente: aperto fino a 65mila euro di ricavi
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/01/2019
Autore: Non definito Fonte: Agenzia Entrate del 03/01/2019
Il nuovo limite è valido per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori, che erano differenziati sulla base del codice Ateco identificativo dell’attività esercitata
Ambito applicativo molto più ampio per il regime forfetario riservato a imprenditori, artisti e professionisti: è stata innalzata la soglia limite di ricavi/compensi e sono stati eliminati gli ulteriori requisiti di accesso riguardanti il costo del personale e quello dei beni strumentali.
È una delle tante novità tributarie contenute nella legge di bilancio n. 145/2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre, Supplemento ordinario n. 62.
Le modifiche sono dettate dai commi 9-11 dell’articolo 1, che intervengono sulla disciplina istituita - dalla legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) - a favore delle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, consistente nella determinazione forfetaria del reddito e nel suo assoggettamento a un’imposta sostitutiva (dell’Irpef e relative addizionali regionale e comunale nonché dell’Irap) con aliquota del 15 per cento.
Le novità in vigore dal 2019
La legge di bilancio per il 2019 è intervenuta sulla disciplina, con interventi mirati ad ampliarne la portata applicativa.
In particolare, per quanto riguarda i requisiti di accesso:
- è stato elevato a 65mila euro il limite dei ricavi/compensi realizzati nell’anno precedente. Tale soglia è valida per tutti i contribuenti interessati e sostituisce i precedenti valori - fissati tra 25mila e 50mila euro - differenziati sulla base del codice Ateco che contraddistingue l’attività esercitata
- sono stati eliminati gli altri due, legati alle spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi ai collaboratori, il primo, e al costo dei beni strumentali, il secondo.
Circa, invece, le cause di esclusione:
- è stata cancellata quella rappresentata dalla realizzazione, nell’anno precedente, di redditi da lavoro dipendente o assimilati per un ammontare superiore a 30mila euro
- è stata rafforzata quella relativa alla contemporanea partecipazione a società di persone, associazioni o imprese familiari, aggiungendo il controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che “esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni” (Ndr: norma del tutto incomprensibile)
- per evitare di incentivare la trasformazione di rapporti di lavoro dipendente in altre forme contrattuali agevolabili, è stata aggiunta la previsione secondo cui non possono avvalersi del regime le persone fisiche la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.
Inoltre:
- il riferimento ai soppressi studi di settore è stato trasferito agli indici sintetici di affidabilità fiscale, che ne hanno preso il posto dal periodo d’imposta 2018. Pertanto, ai fini della verifica dell’unico requisito ora necessario (limite dei ricavi/compensi), non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguamento agli Isa
- è stato chiarito che il regime forfetario cessa di avere applicazione a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno il requisito dei 65mila euro.
Ricordiamo, infine, che gli operatori rientranti nel regime forfetario non hanno l’obbligo di emettere fatture elettroniche.
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