REGIME FORFETTARIO 2020
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/01/2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/01/2020
Come cambia il regime forfetario con le norme della legge di bilancio 2020
La disciplina del regime forfetario, riservato alle persone fisiche titolari di redditi d’impresa o di lavoro autonomo che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro (articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014), è stata oggetto di alcune modifiche a opera della legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 692, legge 160/2019).
In particolare, sono stati reintrodotti due vincoli che, secondo la relazione tecnica al provvedimento normativo, dovrebbero ridurre quasi di un quarto la platea dei beneficiari del regime, da 1,4 milioni a meno di 1,1 milioni:
- è stata aggiunta una nuova condizione di accesso, rappresentata dal limite di 20mila euro lordi di spese sostenute per lavoro accessorio, per lavoro dipendente e per compensi erogati a collaboratori, anche a progetto, comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati e quelle per prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari. Invero, tale requisito, anche se con tetto decisamente più basso (5.000 euro lordi), vigeva già negli anni passati, prima di essere soppresso dalla legge di bilancio 2019
- è stata ripristinata la causa di esclusione, anch’essa cancellata dalla scorsa manovra finanziaria, per i contribuenti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilati superiori a 30mila euro. La verifica di tale parametro non va effettuata se, in quello stesso anno, il rapporto di lavoro è cessato, sempre che, come precisato dalla prassi amministrativa (vedi circolare 10/2016, par. 2.3), non sia stato percepito un reddito di pensione; quest’ultimo, infatti, essendo assimilato al reddito di lavoro dipendente rientra nel conteggio ai fini del raggiungimento del limite.
Pertanto, alla luce delle novità ora introdotte, dal 2020, per applicare il regime forfetario, è richiesta la contemporanea presenza di due requisiti di accesso, da verificare rispetto all’anno precedente:
- ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65mila euro
- ammontare complessivo delle spese per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori, utili agli associati in partecipazione, prestazioni di lavoro dell’imprenditore o dei suoi familiari, non superiore a 20mila euro lordi.
Invece, il nuovo elenco delle esclusioni comprende:
- chi si avvale di regimi speciali ai fini dell’Iva o regimi forfetari di determinazione del reddito
- i non residenti in Italia, tranne quelli che, residenti in un altro Stato Ue o aderente allo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, producono nel nostro Paese almeno il 75% del proprio reddito complessivo (“non residenti Schumacker”)
- coloro che effettuano, in via esclusiva o prevalente, cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
- chi partecipa a società di persone, associazioni o imprese familiari oppure detiene il controllo, diretto o indiretto, di Srl o di associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dall’esercente attività d’impresa, arti o professioni
- chi esercita l’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o di soggetti a essi direttamente o indirettamente riconducibili) con cui sono in essere rapporti di lavoro o lo erano nei due precedenti periodi d’imposta, fatta eccezione per coloro che iniziano un’attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
- chi nell’anno precedente ha percepito redditi di lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro, a meno che il rapporto di lavoro sia cessato.
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