Regimi speciali Iva Oss e iOss i controlli

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/10/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 26/10/2021


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Documentazione da conservare per 10 anni, introdotto un formulario tipo per inviare le informazioni richieste dallo Stato membro di identificazione o da quello di consumo, ai fini dei controlli


Con il sistema Saf-Oss, gli operatori economici coinvolti in un audit relativo ai regimi speciali Iva Oss e iOss potranno trasmettere, le informazioni contabili delle operazioni dichiarate, in maniera uniforme e più semplice. Lo Standard audit file rappresenta un formulario tipo da inviare elettronicamente, tramite la rete Ccn/Csi, contenente i registri tenuti dai soggetti passivi/intermediari

Lo sportello unico (One stop shop) è una misura di semplificazione Iva per le imprese che effettuano forniture online di beni e servizi transfrontalieri verso consumatori finali.
I nuovi regimi speciali, Oss e iOss incentrano nello Stato membro di identificazione/registrazione l’adempimento degli obblighi fiscali delle vendite online territorialmente rilevanti in ambito comunitario.
L’operatore economico dichiara e versa tutta l’imposta al solo Stato membro di identificazione che, in seguito, trasmette le dichiarazioni periodiche e i pagamenti al Paese di consumo corrispondente. Solo quest’ultimo è competente per la fase del controllo applicando la propria normativa, sia procedurale che sanzionatoria.
Lo Stato di consumo dovrebbe poter verificare la correttezza delle operazioni dichiarate con facoltà di sottoporre a verifica fiscale i soggetti passivi.
In detta direzione il regolamento Ue n. 282/2011 impone (articolo 63-quater) all’operatore economico di conservare, per un periodo di 10 anni, soprattutto ai fini di un’eventuale audit, una specifica documentazione a supporto delle operazioni effettuate relative allo sportello unico. Questa deve contenere determinate e dettagliate informazioni.
Il soggetto passivo/intermediario deve, su richiesta dello Stato membro di identificazione o di consumo, trasmettere tempestivamente detta documentazione per via elettronica. Il Paese di consumo deve, però, inviare preventivamente la richiesta di documentazione allo Stato di identificazione che darà informazioni concrete su come procedere.

I controlli uniformi
Il regolamento Ue n. 904/2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia di Iva, ha introdotto misure necessarie al controllo delle operazioni effettuate dai soggetti passivi che si avvalgono dei regimi speciali (sottosezione 3 - controllo delle operazioni e dei soggetti passivi: articoli 47-decies e 47-undecies).
In particolare, viene stabilito che le richieste di documentazione effettuate dagli Stati membri nei confronti dei soggetti passivi e le indagini amministrative siano coordinate dal Paese di identificazione, in modo da evitare azioni non coordinate svolte da più Stati membri di consumo.
Analogamente, lo Stato membro di identificazione deve intervenire sia per notificare un accertamento fiscale emesso da un Paese di consumo, a seguito di un'indagine amministrativa, che per riscuotere i relativi importi dovuti.

Nel dettaglio
L’articolo 47-decies stabilisce che lo Stato membro di consumo, per ottenere la documentazione detenuta da un soggetto passivo/intermediario, trasmette, con mezzi elettronici, una richiesta a quello di identificazione che, a sua volta, la invia digitalmente, senza indugio, al contribuente che può utilizzare un formulario tipo. In seguito il Paese di registrazione inoltra la documentazione ottenuta al Paese richiedente.
Se, comunque, quest’ultimo non la riceve entro 30 giorni dalla richiesta, può agire in conformità della legislazione nazionale per ottenere tale documentazione.
L’articolo 47-undecies impone allo Stato membro:

  • di identificazione, che decide di effettuare un'indagine amministrativa relativa all’Oss-iOss su un soggetto passivo/intermediario che si avvale di uno dei regimi speciali, di informare preventivamente le autorità competenti di tutti gli altri Stati membri
  • di consumo, che decide di effettuare un'indagine amministrativa di consultare, in anticipo, lo Stato membro di identificazione in merito alla necessità di tale indagine. Se tali Paesi convengono sulla necessità di avviare un audit, lo Stato membro di identificazione ne informa gli altri. Ciò non impedisce, comunque, di agire in conformità della rispettiva legislazione nazionale.

Ciascuno Stato membro deve, poi, comunicare agli altri e alla Commissione i dati dell'autorità competente, responsabile del coordinamento delle indagini amministrative al proprio interno.

Il formulario uniforme per la trasmissione dei registri
Per facilitare il rapporto tra amministrazioni finanziarie e contribuenti, il regolamento Ue n. 904/2010 ha riservato (articolo 47-terdecies, lettere a) e b)) alla Commissione la facoltà di adottare determinate misure, comprese le modalità tecniche, quali un messaggio elettronico comune per la comunicazione delle informazioni.
Il regolamento Ue n. 965/2021, emanato lo scorso 9 giugno, ha modificato il n. 194/2020, riguardante lo scambio dei registri tenuti dai soggetti passivi/intermediari e la designazione delle autorità competenti responsabili del coordinamento delle indagini amministrative.
Sono stati novellati:

  • 4 nuovi articoli (da 6-bis a 6-quater) che introducono un formulario tipo (c.d. SAF, ossia Standard Audit File, OSS) che consente di inviare, per via elettronica tramite la rete CCN/CSI, i registri contabili;
  • l’Allegato IV contenente la struttura xml del formulario tipo (vedi Schema seguente).

tabella

Saf-Oss Xsd user guide
La Commissione europea ha recentemente pubblicato, sul portale web Oss, le specifiche tecniche (Xml Schema definition - Xsd) del modulo standard (Saf-Oss Xsd user guide – Oss, version 1.01 En del 27/09/2021) che i contribuenti o i loro intermediari possono utilizzare al fine di presentare le registrazioni richieste ai sensi dell'articolo 47-decies del regolamento Ue n. 904/2010, nella sezione:

La guida per l'utente contiene le informazioni da includere in ciascun elemento da riportare nel file Xml Saf-Oss ed è strutturata come indicato nella sottostante tabella.

tabella

 

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