Registro dei pegni non possessori come versare diritti e tributi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 15/06/2023

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/06/2023


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Le iscrizioni e le altre formalità connesse devono essere eseguite con atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto o provvedimento dell’autorità giudiziaria


Con la risoluzione n. 26 del 14 giugno 2023 l’Agenzia delle entrate detta le istruzioni e istituisce nuovi codici tributo per effettuare il pagamento, tramite il modello F24, dei diritti dovuti per l’iscrizione, la consultazione, la modifica, il rinnovo o la cancellazione presso il registro dei pegni non possessori. Definite anche le modalità per il versamento, sempre tramite F24, delle imposte e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti per la registrazione dei relativi atti.

La norma che ha introdotto nell’ordinamento nazionale la figura del pegno mobiliare non possessorio a garanzia dei crediti inerenti all’esercizio dell’impresa, ha previsto la costituzione, presso l’Agenzia delle entrate, di un registro informatizzato denominato “registro dei pegni non possessori”, che consente al pegno, al momento dell'iscrizione, di prendere grado ed essere opponibile ai terzi e nelle procedure esecutive e concorsuali.

Le modalità che disciplinano le operazioni di iscrizione, consultazione, modifica, rinnovo o cancellazione presso il registro, gli obblighi a carico di chi effettua tali operazioni nonché le modalità di accesso al registro stesso, sono state definite dal decreto Mef, di concerto con il ministro della Giustizia, n. 114/2021. Detto regolamento ha stabilito che tutte le iscrizioni e le altre formalità connesse devono essere eseguite con atto pubblico o scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente, contratto o provvedimento dell’autorità giudiziaria. Il decreto ha anche fissato i diritti dovuti per la copertura della tenuta del registro.

Il provvedimento dell’Agenzia delle entrate dello scorso 5 aprile ha disposto, a sua volta, che i tributi e i diritti di cui sopra sono versati mediante addebito su un conto aperto presso un intermediario della riscossione convenzionato con l’Agenzia delle entrate.

Ciò detto, come preannunciato dal provvedimento richiamato, la risoluzione odierna detta le istruzioni per sanare i versamenti insufficienti e i mancati addebiti relativi ai diritti ai tributi dovuti. Le irregolarità possono essere regolarizzate con pagamento dei debiti tramite il modello F24, utilizzando i codici tributo istituiti dalla risoluzione n. 9/2020 (per gli atti privati) e dalla risoluzione n. 76/2020 (per gli atti pubblici e le scritture private autenticate).

Inoltre, in tali eventualità, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione è istituito il codice tributo:
• “1572” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione”.

I suddetti identificativi trovano posto nella sezione “Erario” del modello F24 esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, con l’indicazione nel campo “anno di riferimento” dell’anno di formazione dell’atto, nel formato “AAAA”.

I codici tributo istituiti con le già citate risoluzioni n. 9/2020 n. 76/2020 dovranno essere utilizzati anche per i versamenti dovuti in seguito ad avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate. In tal caso, inoltre, per consentire il versamento, tramite modello F24, dei diritti di certificazione la risoluzione odierna istituisce il codice tributo:
• “A210” denominato “Pegno mobiliare non possessorio - Diritti di certificazione -somme liquidate dall’ufficio”.

I codici devono essere indicati nella sezione “Erario”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, riportando, inoltre, nei campi specificatamente denominati, il “codice ufficio”, il “codice atto” e l’ “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), indicati nell’atto emesso dall’ufficio.

Per finire, il documento di prassi precisa che le spese di notifica relative ai suddetti avvisi sono versate con il codice tributo già esistente “9400 – spese di notifica per atti impositivi”.

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