RETRIBUZIONE PAGATA IN CONTANTI, PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELLA SANZIONE

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  Recensione di Giuseppe Filippi     Pubblicata il 29/05/2018

Autore: Iacopini Antonella Fonte: Guida al Lavoro nr. 23 del 29/05/2018 pag. 72


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La nota dell’Ispettorato nazionale del lavoro prot. n. 4538 del 22 maggio 2018 precisa le modalità di applicazione della nuova sanzione.


Dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro e i committenti dovranno pagare le retribuzioni, i compensi e i relativi acconti solo con modalità tracciabili (bonifico bancario, assegno, strumenti di pagamento elettronico, ecc.).

In caso di violazione della norma, è prevista una sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, non suscettibile di diffida.

La sanzione verrà applicata se il pagamento avrà luogo con modalità diverse da quelle consentite, oppure se il versamento non verrà realmente effettuato (ad esempio se il bonifico verrà revocato, o se l’assegno verrà annullato prima dell’incasso).

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