Reverse charge a-ter) ed enti locali - Errori formali e penalità maxi per committenti e fornitori

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/01/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 19/01/2015 pag. 29


Classificazione:

img_report

Per l'attività commerciale anche gli enti locali soggetti a reverse art. 17 c. 6 lett. a-ter)

Gli uffici dovranno anzitutto individuare se gli acquisti rientrano nelle fattispecie previste dall’articolo 17, comma 6, lettera a-ter) del Dpr 633/1972: in tal caso, se la fattura riguarda acquisti della sfera commerciale si dovrà applicare l’inversione contabile.
Nel caso di fatture promiscue, queste sono da assoggettare al reverse charge, ma sarà possibile esercitare la detrazione solo per la parte imputabile alla sfera commerciale. Sarà quindi indispensabile comunicare a priori al fornitore se la prestazione da fatturare riguarda l’ambito istituzionale o commerciale, al fine di evitare le sanzioni previste dall’articolo 6, comma 9-bis del Dlgs 471/1997, che prevede la sanzione fra il 100 e il 200 per cento dell’imposta, con minimo 258 euro, per il cessionario/committente
Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro