Reverse charge e beni significativi

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 30/07/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 30/07/2021


Classificazione:

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Alle prestazioni di servizi, di cui all'articolo 17, 6 c. lett. a-ter), del DPR n. 633/72, che prevedano anche l'eventuale fornitura di beni di valore significativo, di cui al DM 29 dicembre 1999, non è applicabile la specifica disciplina dei beni significativi


Risposta punto 13 della circolare n. 37/2015

La lettera a-ter), 6 c., dell'art. 17 del DPR n. 633 del 1972, prevede l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento", effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) se relative ad edifici.

Con riferimento alla disciplina in materia di aliquota IVA agevolata prevista per i beni significativi, la circolare n. 71/E del 7 aprile 2000 ha precisato che, in considerazione dei meccanismi applicativi previsti dall'articolo 7, comma 1, lett. b) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e tenuto conto delle disposizioni comunitarie in attuazione delle quali essa è stata emanata, "(…) l'agevolazione sia diretta ai soggetti beneficiari dell'intervento di recupero, identificabili ordinariamente con i consumatori finali della prestazione.

Conseguentemente, alle operazioni che configurano fasi intermedie nella realizzazione dell'intervento, e cioè alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi rese nei confronti dell'appaltatore o del prestatore d'opera, l'IVA resta applicabile con l'aliquota per esse prevista.".

Alla luce dell'indirizzo interpretativo sopra richiamato, si evidenzia, dunque, che la disposizione agevolativa in materia di aliquota prevista per i beni significativi, riguardando esclusivamente prestazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali, non possa trovare applicazione nelle ipotesi di cui alla lett. a-ter), sesto comma, dell'articolo 17 del citato DPR n. 633 del 1972, che, come noto, riguarda i soli rapporti tra soggetti passivi d'imposta.

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