Reverse charge, la nota di accredito Iva spetta al committente

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 24/12/2015

Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 24/12/2015 pag. 38


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Nel caso di mancato incasso del corrispettivo di operazioni soggette al meccanismo del reverse charge, la nota di variazione Iva spetta al cessionario o committente (il cliente).

Nuovo comma 10 dell’articolo 26 del Dpr 633/1972 come modificato dalla legge di Stabilità. In pratica, il cliente, essendo tenuto all’assolvimento dell’Iva mediante il meccanismo del reverse charge, ha la facoltà di rettificare l’importo originariamente annotato nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) e nel registro degli acquisti, qualora si verifichino i presupposti del mancato pagamento, totale o parziale, del corrispettivo, a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose. nel caso di cessioni di beni situati in depositi italiani, da parte di un fornitore extracomunitario ad un’impresa italiana, l’eventuale emissione della nota di variazione in diminuzione da parte del rappresentante fiscale non ha alcuna valenza ai fini Iva,
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