RIDUZIONE INPS 50% CI SIAMO QUASI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 25/04/2025
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Lavoro del 25/04/2025

Circolare INPS sulla riduzione al 50% dei contributi IVS prevista dalla legge di bilancio 2025, ma manca ancora il via.
La possibilità prevista dal c. 186, della legge 207/2024, illustrate nella circolare INPS 83 del 24 aprile 2025 ma seguirà un messaggio per confermare la data dalla quale di presentare la domanda .
L’articolo 1, c. 186, della legge di Bilancio 2025, ha previsto una riduzione contributiva in misura pari al 50% dei contributi previdenziali dovuti a favore dei lavoratori che, nel corso dell’anno 2025, si iscrivono per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario.
La riduzione contributiva, è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota, spetta anche ai soci di società che abbiano titolo all’iscrizione alle citate gestioni e per i collaboratori familiari.
La riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite, previsti dal citato articolo 1, comma 1, della legge n. 233/1990.
La domanda
Il punto 6 della circolare precisa che il possesso dei requisiti sopra descritti è dichiarato dal richiedente, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nel modulo di presentazione della domanda.
La domanda è presentata dal titolare del nucleo aziendale, accedendo al “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)” e compilando il relativo modulo, il cui rilascio verrà comunicato con apposito messaggio.
Attraverso il medesimo portale, i richiedenti possono verificare l’esito dell’istanza.
I tempi
Dalle affermazioni della circolare non si capisce se la richiesta potrà essere fatta in tempo per la prima scadenza del 16 maggio 2025.
l'INPS afferma infatti che i contribuenti in possesso dei requisiti per beneficiare della riduzione contributiva e che intendono presentare la relativa istanza, possono effettuare il versamento della contribuzione nella misura ridotta, come sopra descritto.
Nel caso in cui i medesimi abbiano versato la contribuzione in misura piena, gli eventuali importi eccedenti saranno utilizzati a compensazione sulle rate successive o a rimborso.
La riduzione contributiva opera in maniera continuativa per trentasei mesi.
Nel caso in cui nel corso del tempo si determini una variazione del codice della posizione aziendale (ad esempio, per spostamento di provincia dell’attività o per iscrizione a una diversa gestione speciale autonoma) non è necessario per il beneficiario presentare una nuova domanda.
Con successivo messaggio sarà comunicato il rilascio di un modello di domanda di rinuncia al beneficio. L’esercizio di tale opzione determina la perdita della riduzione contributiva a decorrere dal mese successivo alla presentazione della stessa.
Qualora a seguito dei controlli successivi emerga la carenza dei requisiti in capo al contribuente o la sussistenza di un periodo precedente al 1° gennaio 2025 di attività lavorativa autonoma che avrebbe dato titolo all’iscrizione a una delle due gestioni previdenziali in argomento, l’Istituto procede al disconoscimento della riduzione contributiva, con conseguente applicazione delle regole ordinarie di imposizione contributiva e al recupero dei contributi dovuti e non pagati con aggravio delle sanzioni civili calcolate ai sensi della lettera b) del comma 8 dell’articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituita, a decorrere dal 1° settembre 2024, dall’articolo 30, comma 1, lettera b), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, a decorrere dalla data originaria di scadenza dei versamenti.
Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L'agevolazione in trattazione è concessa nei limiti del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis. Il massimale di aiuto concedibile ai sensi del citato regolamento è pari a 300.000 euro nell’arco di tre anni.
Beneficiari
Dalla lettura sistematica del primo e del terzo periodo del comma 186 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2025 si individuano i seguenti soggetti:
- titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa, anche in regime forfetario;
- soci di società, sia di persone che di capitali (S.r.l.);
- coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati.
I suddetti lavoratori devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti:
- avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;
- essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale.
Conseguentemente, l’esonero può essere riconosciuto in favore dei soggetti, inclusi i coadiuvanti e coadiutori familiari, che abbiano avviato l’attività lavorativa, o siano entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Per i soci di società, rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale nell’anno 2025.
La riduzione contributiva viene riconosciuta anche nel caso di mancata coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma, purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.
Possono fruire della riduzione anche i lavoratori che abbiano avviato l’attività di impresa nel corso del 2025 e abbiano formalizzato l’iscrizione al Registro delle imprese e all’INPS entro i termini di legge (cfr. l’art. 2196 del codice civile e l’articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340).
A titolo esemplificativo, un soggetto che avvia l’attività il 20 dicembre 2025 ha la possibilità di fruire della riduzione se presenta domanda di iscrizione al Registro delle imprese e alla gestione speciale autonoma entro il 19 gennaio 2026.
Il requisito dell’iscrizione alla gestione speciale autonoma che dà titolo alla riduzione contributiva, nelle modalità sopra descritte, viene verificato in capo al singolo lavoratore iscritto, sia in qualità di titolare che di coadiuvante o coadiutore familiare. Pertanto, in presenza di una posizione aziendale cui fanno capo un titolare che ha avviato l’attività nel corso del 2025 e dei coadiuvanti, l’esonero viene riconosciuto limitatamente alla contribuzione dovuta per il titolare e per i coadiuvanti attivi entro la medesima data del 31 dicembre 2025, con esclusione dei soggetti non attivi a tale data o con comunicazione di iscrizione contestuale o successiva alla data del 1° gennaio 2026 o non tempestiva rispetto al dettato normativo.
L’agevolazione viene, inoltre, riconosciuta a favore di coadiutori e coadiuvanti familiari che inizino a prestare attività lavorativa nel corso del 2025 in aziende già attive.
Hanno titolo al beneficio i soggetti che non siano mai stati iscritti a nessun titolo a una delle due gestioni speciali autonome. Non è rilevante, ai fini del riconoscimento della riduzione in oggetto, l’essere transitati dal ruolo di collaboratore a quello di titolare o viceversa né, tantomeno, la mutata carica giuridica nell’ambito della compagine societaria.
Il possesso dei requisiti sopra descritti è dichiarato dal titolare della posizione aziendale richiedente la riduzione, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nel modulo di presentazione della domanda.
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