RIPORTO DELLE PERDITE PER I SOGGETTI IRPEF

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 13/03/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 13/03/2019


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La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, viene modificata dalla legge di bilancio 2019


La disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti Irpef, a prescindere dal regime contabile adottato, viene modificata dalla legge di bilancio 2019 commi da 23 a 26, con l’obiettivo di avvicinare il relativo regime fiscale a quello previsto per i soggetti Ires, assistiamo inoltre auna equiparazione fra le perdite conseguite dalle imprese in contabilità semplificata con quelle delle imprese in ordinaria.

Cambiano così con effetto retroattivo ai redditi 2018 le regole di utilizzo e riporto delle perdite dei soggetti Irpef. Il Riporto delle perdite interessa anche i soggetti in contabilità semplificata e anche i forfettari per quelle pregresse al regime.

Si potranno così recuperare le eventuali perdite 2017 generate in regime semplificato che finora non erano riportabili.

Le regole pregresse

Le regole pregresse per i soggetti Irpef prevedevano che:

Se in contabilità semplificata la perdita poteva compensare tutti i redditi dell’anno senza possibilità di riporto agli anni successivi.

Se in contabilità ordinaria, le perdite potevano compensare solo redditi d’impresa (ordinaria o semplificata) l’eccedenza poteva essere riportata nei 5 anni successivi per compensare solo redditi d’impresa, senza limiti di capienza.

Perdite dei Professionisti

I professionisti, possono compensare le perdite con tutti gli altri redditi prodotti, di qualsiasi categoria essi siano.

Non possono però riportare a nuovo l’eventuale eccedenza di perdita non utilizzata.

Perdite d’impresa

Scompare la distinzione fra imprese in regime semplificato e quelle in regime ordinario, per le imprese l’utilizzo in compensazione delle perdite può avvenire solo con i redditi di impresa.

Tempo illimitato per l’utilizzo

Se fino al 2017 la perdita d’impresa poteva essere compensata entro il quinto esercizio successivo a quello di formazione ora viene stabilito (come già previsto per i soggetti Ires) che le eccedenze di perdite possono essere riportate a nuovo senza alcun termine di tempo.

Circa le perdite pregresse, in mancanza di una disposizione che ne regoli l’utilizzo, si ritiene (circ. 23/2011) che si possano ora considerare come illimitatamente riportabili quelle non ancora prescritte vale a dire quelle generate dall’anno 2013 emerse nel modello redditi 2014.

Quota compensabile

Le nuove disposizioni prevedono che:

Sia per le imprese individuali che per le società di persone, le perdite sorte nei primi 3 esercizi di attività possono essere compensate integralmente, quindi al 100%, con i redditi d’impresa degli esercizi successivi.

Per le perdite generate dal 4° esercizio le regole cambiano infatti:

la perdita d’esercizio diminuisce gli altri redditi d’impresa senza alcun vincolo;

la perdita riportata, diminuisce gli altri redditi d’impresa nei limiti dell’80% degli stessi.

Quindi se un contribuente produce più di un reddito d’impresa, la compensazione di perdite e redditi sorti nello stesso esercizio, avviene al 100% mentre l’eventuale eccedenza di perdita ridurrà fino al un massimo dell’80% i redditi d’impresa degli anni successivi.

Limiti al riporto delle perdite 2017-2019 delle imprese in contabilità semplificata

I successivi commi 25 e 26 pongono delle deroghe alle regole fin qui commentate infatti il c. 25 prevede che in deroga al primo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del TUIR, come modificato dal comma 23 della presente legge di bilancio, (vale a dire riduzione fino all’80% del reddito) le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 (imprese in regime semplificato) del medesimo testo unico:

a) del periodo d'imposta 2018 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta 2019 e 2020 in misura non superiore, rispettivamente, al 40% e al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) del periodo d'imposta 2019 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta 2020 in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

26. Le perdite del periodo d'imposta 2017, per la parte non compensata ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del TUIR., nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti:

a) nei periodi d'imposta 2018 e 2019, in misura non superiore al 40% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi;

b) nel periodo d'imposta 2020, in misura non superiore al 60% dei medesimi redditi e per l'intero importo che trova capienza in essi.

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