RISPARMIO ENERGETICO CESSIONE DEL CREDITO AL GENITORE PER INCAPIENZA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 24/07/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 24/07/2019
la cessione del credito è consentita se il contribuente risulta in condizione di incapienza nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa
Un contribuente che rientra nella no-tax area, in condizioni di incapienza, proprietario di un’unità abitativa oggetto di riqualificazione energetica, può cedere il credito, corrispondente alle spese sostenute per i lavori, al proprio genitore finanziatore, quale soggetto privato. E’ questa la risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 298 del 22 luglio 2019.
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