RISTRUTTURAZIONI E LAVORI IN EDILIZIA LIBERA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 15/10/2019
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 15/10/2019
Rifacimento del bagno non serve comunicazione al comune (CILA) ma è ugualmente agevolabile
Risposta a interpello n. 287/2019
Nella circolare n. 13/E del 2019 è stato, dunque, confermato che solo nel caso in cui la normativa edilizia non preveda,per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio agevolati dalla normativa fiscale,alcun titolo abilitativo, il contribuente che ha sostenuto le spese,con una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.n. 445 del 2000, indica la data di inizio dei lavori ed attesta la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo.
Va rilevato, al riguardo, che con il decreto legislativo n.222 del 2016 è stato attuato, tra l’altro, un riordino complessivo dei titoli e degli atti legittimanti gli interventi edilizi–la cui disciplina è contenutaa livello nazionale nelcitatoTesto unico dell’Edilizia-prevedendo nel contempo un ampliamento della categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera. In estrema sintesi, il citato decreto legislativo -che modifica anche alcune disposizioni del citato d.P.R. n. 380 del 2001 -nel delineare i regimi abilitativi previsti in caso di realizzazione di interventi edilizi distingue, tra l’altro, tra interventi realizzabili in edilizia libera-senza alcun titolo abilitativo -e interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di unacomunicazione asseverata di inizio lavori (CILA). Il decreto è, inoltre, corredato dalla Tabella “A” che, nella Sezione II –Edilizia, riporta, in corrispondenza del lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.
In attuazione dell’art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo n. 222 del 2016, infine, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emanato il decreto ministeriale 2 marzo 2018 al quale è allegato il Glossario Unico delle principali opere realizzabili in attività di edilizia libera.
Considerato, tuttavia, che le modifiche recate dal predetto decreto legislativo n. 222 del 2016 non hanno riguardato anche le definizioni degli interventi edilizi contenute nell’art. 3 del medesimo Testo unico dell’edilizia, cui fa rinvio il citato articolo 16-bisdel TUIR, a parere della scrivente, deve ritenersi che le stesse non esplichino effetti ai fini delle detrazioni previste dalla citata disposizione. Sulla base di quanto sopra esposto, con riferimento al quesito proposto,si precisa, dunque, che, gli interventi di realizzazione e di miglioramento dei servizi igienici indicati dall’Istante rientrano,in linea di principio-come chiarito da ultimo con la citata circolare n. 13/E del 2019-tra gli interventi di manutenzione straordinaria ammessi alla detrazione ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 1, lettera b),del TUIR.
La qualificazione dell'intervento dal punto di vista edilizio e urbanistico presuppone, tuttavia, valutazioni di natura tecnica che esulano dalle competenze della scrivente in quanto spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro ente territoriale competente in materia edilizia ed urbanistica.
Pertanto, sul presupposto, non verificabile in sede di interpello, che siano stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria e che, in base ai vigenti regolamenti edilizi, per l’effettuazione degli stessi non sia necessario effettuare alcuna comunicazione l’Istante potrà fruire della detrazione, sempreché siano stati posti in essere tutti gli adempimenti richiesti dal citato decreto n. 41 del 1998.
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