RISTRUTTURAZIONI Il cambio di destinazione d'uso del fabbricato non impedisce di applicare il bonus del 36-50%
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 08/09/2013
Autore: De Stefani Luca Fonte: Il Sole 24 Ore del 08/09/2013 pag. 25
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D.L. 69 (21-06-2013) - Decreto del FARE
Dal 21 agosto 2013, le detrazioni del 36-50% sulle ristrutturazioni edilizie e del 55-65% sul risparmio energetico possono essere utilizzate anche per la demolizione e ricostruzione
Non è necessario rispettare la stessa sagoma preesistente. In questi casi, però, se la nuova abitazione ha i requisiti prima casa, non è più possibile applicare l'Iva del 4% sulle prestazioni di ricostruzione, ma scatta l'aliquota del 10 per cento. Un aumento di spesa del 6% che comunque è ampiamente compensato dalla riduzione, in 10 anni, dell'Irpef. Dal 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge che ha convertito il decreto del «Fare») sono state soppresse le parole «e sagoma» dalla precedente norma, quindi, «nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente», senza che sia necessario ricostruire l'immobile con la stessa sagoma.
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