Riversamento Bonus ricerca e sviluppo entro giovedì 31 ottobre

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/10/2024

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 23/10/2024


Classificazione:

img_report

Procedura di restituzione per il credito d’imposta Ricerca e sviluppo 2015-2019 (secondo l'Agenzia) indebitamente fruito.


Giovedì 31 ottobre è l’ultimo giorno per l’invio delle domande all’Agenzia, tramite l’apposito modelloRichiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito di imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo".

Il termine per l’invio delle richieste, in precedenza fissato al 30 luglio 2024, è stato infatti differito al 31 ottobre 2024 dal Dl n. 39/2024 convertito con la legge n. 67/2024.

La trasmissione dovrà avvenire utilizzando il software dedicato, disponibile gratuitamente sul sito delle Entrate.

Nelle domande i contribuenti dovranno indicare il periodo d’imposta in cui è stato maturato il credito, gli importi da restituire e alcuni dati riguardanti le attività e le spese ammissibili.

Si ricorda che il riversamento spontaneo (articolo 5, commi da 7 a 12 del Dl n. 146/2021) consente di regolarizzare gli indebiti utilizzi in compensazione del Bonus investimenti in attività di ricerca e sviluppo, senza l’applicazione di interessi e sanzioni (articolo 3, decreto legge 145/2013).

La procedura riguarda il credito maturato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e utilizzato indebitamente in compensazione fino al 22 ottobre 2021.

Possono avvalersi della procedura i soggetti:

  • che hanno svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo, sostenendone le spese
  • che non hanno tenuto conto della norma di interpretazione autentica secondo cui “ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese  ammissibili relative  alle  attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in  laboratori o  strutture situati nel territorio dello Stato italiano” (articolo 1, comma 72, della legge n. 145/2018).
  • che hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili violando i principi di pertinenza e congruità, o nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è esclusa nel caso in cui l’utilizzo in compensazione dei crediti sia stato già accertato con l’atto di recupero crediti divenuto definitivo alla data del 22 ottobre 2021.

La preclusione opera anche quanto il bonus utilizzato in compensazione è originato da condotte fraudolente.

La presenza di una causa di esclusione accertata dall’Ufficio determina la decadenza dalla procedura.

I soggetti dovranno poi riversare le somme entro il 16 dicembre 2024 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo, tramite il modello F24 Elide, indicando i codici tributo “8170” (unica soluzione), “8171” (prima rata), “8172” (seconda rata), “8173” (terza rata).

Il riversamento si intende perfezionato nel momento in cui è stato versato l’intero importo dovuto o è stata pagata l’ultima rata.

La conclusione della procedura prevede l’esclusione dalla punibilità per indebita compensazione (articolo 10-quater, Dlgs n. 74/2000).

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro