Riversamento crediti R&S nuova chance nuovo modello

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 20/05/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 20/05/2025


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Approvato un nuovo modello per le domande da presentare entro il prossimo 3 giugno, invio tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o mediante intermediari incaricati


Approvato, con provvedimento del 19 maggio 2025 un nuovo modello, insieme alle relative istruzioni, per la richiesta di accesso alla procedura di riversamento spontaneo degli indebiti utilizzi del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S). Questo in seguito alla riapertura della finestra, prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12, del Dl 146/2021, così come modificato dal decreto-legge n. 25/2025. I crediti coinvolti sono quelli maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzati indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del Dl 146/2021. Un’opportunità da sfruttare, in quanto consente ai contribuenti di regolarizzare volontariamente la propria situazione, evitando sanzioni, interessi e ulteriori accertamenti.

Oggetto della regolarizzazione

La procedura riguarda gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che sono stati indebitamente fruiti a causa di:

  • attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri previsti dalla normativa
  • attività non ammissibili al credito d’imposta (comma 1-bis, articolo 3, Dl n. 145/2013)
  • spese, anche se afferenti ad attività ammissibili, determinate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità
  • errata determinazione della media storica di riferimento.

Limitazioni e divieti

La procedura non può essere utilizzata per il riversamento di crediti già recuperati con atti definitivi, né in presenza di condotte fraudolente, simulazioni, false rappresentazioni o documentazione falsa. Sono esclusi anche i crediti derivanti da atti di recupero o provvedimenti impositivi già definitivi al 22 ottobre 2021.

Modalità di presentazione

Il contribuente che desidera avvalersi della procedura deve presentare, entro il 3 giugno 2025, esclusivamente online, tramite i servizi Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari incaricati, il modello di domanda appena approvato, seguendo le modalità indicate. In attesa dell’attivazione del servizio telematico, è possibile inviare il modello via Pec alla direzione provinciale delle Entrate competente. Nella domanda, il contribuente deve indicare anche eventuali contenziosi pendenti e rinunciare a impugnare gli atti di recupero o i provvedimenti impositivi ancora in corso di definizione.

Una volta presentata l’istanza, l’Agenzia rilascia una ricevuta telematica entro circa cinque giorni lavorativi. Se il file viene scartato, il contribuente riceve un’apposita comunicazione e può ripresentare la domanda entro i successivi cinque giorni.

Perfezionamento e Versamento

La procedura si perfeziona con il pagamento, da effettuarsi tramite modello F24, in unica soluzione o tramite rate, dell’importo indebitamente fruito. Il pagamento della prima rata o dell’intera somma deve essere effettuato entro il 3 giugno 2025. In caso di rateizzazione sono previste tre rate di pari importo, con scadenza 3 giugno 2025, 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026, con l’applicazione degli interessi al tasso legale. Il mancato pagamento di una delle rate si traduce nel mancato perfezionamento della procedura, l’iscrizione a ruolo degli importi residui e l’applicazione di sanzioni e interessi.

Il riversamento degli importi dovuti deve essere sempre effettuato senza utilizzare la compensazione. Questo significa che il pagamento va eseguito direttamente, senza compensare con altri crediti o debiti.

Se l’atto o il provvedimento impositivo, per i quali è stata presentata correttamente l’istanza di riversamento spontaneo, è diventato definitivo prima della presentazione dell’istanza stessa, il riversamento deve coprire l’intero importo del credito utilizzato.

Inoltre, le domande presentate con il modello in vigore prima delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 25/2025, sono considerate comunque valide.

Per quanto riguarda chi aveva già aderito alla procedura di riversamento conclusasi il 31 ottobre 2024, ma non aveva effettuato il versamento in unica soluzione o la prima rata entro il 16 dicembre 2024, questi potrà comunque effettuare il riversamento seguendo le opzioni e le scadenze stabilite dal nuovo decreto-legge n. 25/2025, regolarizzando la propria posizione senza perdere i benefici della procedura.

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