Sabatini, contributi al bivio tra conto interessi e impianti

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 21/09/2019

Autore: Gavelli Giorgio Fonte: Il Sole 24 Ore del 21/09/2019


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La rilevazione contabile del contributo previsto dalla legge Sabatini-ter (articolo 2 del Dl 69/2013) è oggetto di dibattito interpretativo, con effetti anche in campo fiscale.


Sulla rilevazione contabile del contributo si scontrano due tesi.

1) Contributo in conto interessi, con diretta riduzione degli stessi (rilevazione in C.17) seguendo la competenza, in conformità a quanto previsto espressamente dalla previgente versione del principio contabile Oic 12 (par. 98).

2) contributo come in conto impianti, come previsto dal par. 57 dell’attuale principio Oic 12, il principio prevede che i contributi pubblici commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali vanno:

  • a) differiti attraverso l’iscrizione di un risconto passivo e ripartiti temporalmente alla voce A.5 seguendo il ritmo del processo di ammortamento (o del leasing).
  • oppure b) portati direttamente in detrazione del costo dell’immobilizzazione, riducendo così le successive quote di ammortamento.

Il par. 96 del principio detta i criteri per rilevare i contributi in c/interessi ma non cita più, come esempio, la legge Sabatini.

I sostenitori di questa seconda tesi fanno rilevare che nelle Faq del Mise (risposta 7.2) è affermato che «la nuova Sabatini è un aiuto di Stato configurabile come contributo in conto impianti comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e, pertanto, non è in regime de minimis».

 

La tesi della qualifica come contributo in conto impianti appare convincente in considerazione del fatto che il contributo è calcolato in via convenzionale sugli interessi e non direttamente su di essi.

Effetti fiscali sulla eventuale deducibilità degli interessi passivi e con l’articolo 21 del decreto crescita, che estende la Sabatini anche a iniziative volte alla capitalizzazione dell’impresa.

Circa gli effetti sul bonus investimenti in beni strumentali (4.0 ecc) in base ai chiarimenti forniti con riferimento ai super-ammortamenti con la circolare AdE e MISE 3 n. 4/2017 punto 5.4, il costo del bene agevolabile dovrebbe essere assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti spettanti, indipendentemente dal regime di contabilizzazione adottato.

 

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