SCONTO IN FATTURA O CESSIONE DEL CREDITO ELENCO INTERVENTI
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/11/2020
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/11/2020
I casi in cui si può optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura
Gli interventi per i quali è possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito, oltre ai lavori che danno diritto al Superbonus 110%, sono quelli espressamente elencati dal comma 2 dell’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 e richiamati nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/2020 (paragrafo 7.2).
Si tratta degli interventi di:
- recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a e b, del Tuir)
- efficienza energetica (articolo 14 del decreto legge n. 63/2013)
- adozione di misure antisismiche, indicati nell’articolo 16 del decreto legge n. 63/2013 (l’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”)
- recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, per i quali spetta il “bonus facciate”
- installazione di impianti fotovoltaici
- installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
La detrazione per l’acquisto di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedono entro diciotto mesi dalla data del termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione, è prevista dal comma 3 dell’art. 16-bis del Tuir e non risulta inserita nell’elenco sopra.
Tuttavia, poiché gli interventi realizzati dalle citate imprese sono gli stessi interventi di recupero del patrimonio edilizio richiamati nel comma 1, lettere a) e b) dell’articolo 16-bis del Tuir, anche per l’acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati interamente ristrutturati (spese sostenute negli anni 2020 e 2021) si può optare, in luogo della detrazione, per la cessione del credito o lo sconto in fattura.
Indietro