SCONTRINO RICEVUTA FISCALE E FATTURA ELETTRONICA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 19/11/2018

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 19/11/2018


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Nessun cambiamento sostanziale la fattura emessa su richiesta del cliente, dal 2019 dovrà essere in formato elettronico.


I soggetti non obbligati alla emissione della fattura sono tenuti alla emissione di scontrino o ricevuta fiscale all’atto dell’ultimazione dell’operazione (salvo esoneri specifici).

L’art. 3 c. 2 del DPR. 696/1996 prevede l’esonero da emissione di ricevuta o scontrino quando è emessa la fattura, tale fattura, che dal 2019 sarà elettronica, dovrà essere emessa contestualmente alla cessione del bene o all’ultimazione della prestazione.

Il commerciante potrebbe anche avvalersi della Fatturazione differita utilizzando, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.

Tali documento sono integrati quando contengono la specificazione degli elementi attinenti alla natura, alla qualità e alla quantità dell'operazione e l'indicazione del numero di codice fiscale dell'acquirente o del committente. (Circ. 97/1997).

 

Il ristorante a cui viene chiesta la fattura può:

1) emettere fattura immediata elettronica se dotato degli strumenti adatti es. misuratore fiscale;

2) emettere scontrino fiscale "parlante" o ricevuta fiscale intestata con la dicitura segue fattura, la fattura sarà emessa entro 10 gg. o differita entro il 15 del mese successivo.

Naturalmente con la fattura registrata nel registro vendite, lo scontrino o la ricevuta fiscale poi fatturati non dovranno essere compresi nei corrispettivi.

 

Consultare anche le FAQ del 21.12.2018 domanda n. 2 dove si precisa fra l'altro che:

Quando le fatture elettroniche sono precedute dall’emissione di scontrino o ricevuta fiscale (o, nel caso di trasmissione telematica dei corrispettivi, da un “documento commerciale”), nella fattura vanno riportati gli estremi identificativi dello scontrino/ricevuta; in particolare, il blocco informativo “AltriDatiGestionali” va compilato riportando:

- nel campo “TipoDato” le parole “NUMERO SCONTRINO” (oppure “NUMERO RICEVUTA” oppure “NUMERO DOC. COMMERCIALE”);

- nel campo “RiferimentoTesto” l’identificativo alfanumerico dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale);

- nel campo “RiferimentoNumero” il numero progressivo dello scontrino (o della ricevuta o del documento commerciale); - nel campo “RiferimentoData” l a data dello scontrino.

Nel II° link un altro articolo sull'argomento.

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