Scuola di danza all’estero spese indetraibili

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 14/02/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 14/02/2020


Classificazione:

img_report

Non sono detraibili le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza


Indetraibili le spese sostenute per la frequenza all’estero di una scuola professionale privata di danza, né le relative spese di alloggio. Risposta n. 53 del 12 febbraio 2020 all’interpello posto dal genitore di uno studente che frequenta una scuola professionale. 

L’articolo 1, comma 151 della legge n. 107/2015 sulla “buona scuola” ha modificato il sistema di detrazione Irpef delle spese per la frequenza scolastica che, dal 2015, sono differenziate da quelle universitarie. In base a tale specifica, l’articolo 15, comma 1, lettera e-bis) del Tuir, in materia di detrazione delle spese per la frequenza delle scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e secondarie di secondo grado, prevede espressamente che, poter fruire della detrazione del 19%, queste debbano essere sostenute presso scuole appartenenti al “sistema nazionale di istruzione”, coì come definito dall’articolo 1, comma 1 della legge n. 62/2000, in base al quale “il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali”.

Di conseguenza, le spese di istruzione sostenute all’estero non sono agevolabili, mentre sono detraibili le spese riguardanti la frequenza di corsi di istruzione universitaria, disciplinate dall’articolo 15, comma 1, lettera e) Tuir, presso “università statali e non statali” anche se sostenute all’estero come chiarito, da ultimo, con la circolare n. 13/2019.

Le norme che disciplinano agevolazioni fiscali sono un'eccezione rispetto alla regola generale, precisa ulteriormente l’Agenzia, e, poiché “non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati”, il trattamento fiscale di favore previsto per la detrazione di spese universitarie, non può essere esteso al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma.

Ne consegue che nel caso preso in considerazione, dal momento che si tratta di una “scuola professionale privata di danza e non di una “università”, la spesa sostenuta per la frequenza, non rientra tra gli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera e) del Tuir e, quindi, non sono detraibili neanche le spese sostenute per l'alloggio.

Se questa informativa è stata utile, la invitiamo a iscriversi al ns. sito, riceverà così un aggiornamento gratuito e quotidiano sulle novità fiscali, societarie e del lavoro – Iscrizione gratuita

Indietro