SENZA APE ATTI VALIDI MA SANZIONI PESANTI
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/12/2013
Autore: Fossati Saverio Fonte: Il Sole 24 Ore del 17/12/2013 pag. 5
Classificazione:
Nel decreto legge Destinazione Italia è introdotta una norma che va a sostituire esattamente quella introdotta lo scorso giugno, con i nuovi commi 3 e 3 bis del Dlgs 192/2005:
Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione viene inserita una clausola con la quale l'acquirente o il conduttore «dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari». In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da 3mila a 18mila euro;
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