Senza il dettaglio di magazzino scatta l’accertamento induttivo

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 18/02/2025

Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 18/02/2025


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Importantissimo dettagliare le rimanenze di magazzino


In sede di verifica l’esibizione dei prospetti esplicativi è doverosa soprattutto quando la verifica dell’ufficio è riferita a esercizi passati per i quali non è possibile effettuare un riscontro fisico all’attualità.

In tema di imposte sui redditi di impresa, anche le aziende minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, sono tenute a indicare ogni anno, nel registro degli acquisti tenuto ai fini Iva, il valore delle rimanenze. 

Questo, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze. 

In assenza di tali indicazioni, l’Agenzia può ritenere inattendibile la contabilità e procedere con l’accertamento induttivo. Principio che la suprema Corte ha ribadito con l’ordinanza n. 1861 del 27 gennaio 2025.

Il caso

L'agenzia contesta l’assenza dei prospetti di dettaglio delle rimanenze di magazzino. In altri termini, l’Agenzia ha valorizzato la mancanza delle schede di dettaglio del magazzino per verificarne i valori effettivi rispetto a quanto dichiarato.

I giudici di primo grado del merito hanno accolto il ricorso proposto dalla contribuente ritenendo, fra l’altro, che l’esiguità dei valori giustificasse la mancanza di tenuta dei dettagli, distinti poi per quantità e valori in relazione alle singole categorie.

La Corte di giustizia d’appello ha confermato la prima decisione e quindi l’Agenzia ha proposto ricorso in Cassazione.

Cassazione

Con l’ordinanza in esame, i giudici della suprema Corte, affermano che “in tema di imposte sui redditi di impresa, anche le imprese minori, che fruiscono del regime di contabilità semplificata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. n. 600 del 1973, devono indicare ogni anno nel registro degli acquisti, tenuto ai fini IVA, il valore delle rimanenze, senza limitarsi ad annotare quello globale, ma distinguendo i beni per categorie omogenee, del medesimo tipo e della stessa quantità, secondo la disciplina tributaria della valutazione delle rimanenze […]

In assenza di tali indicazioni - che ove fatte oggetto di richiesta da parte dei verificatori possono essere fornite dal contribuente anche in sede procedimentale durante l’accesso, l’ispezione e la verifica - l’amministrazione finanziaria può ritenere inattendibile la contabilità e procedere all’accertamento induttivo”.

Nel caso concreto, a seguito di espressa richiesta formulata dagli organi di controllo, la parte privata ha omesso di fornire qualsivoglia elemento di riscontro documentale dettagliato, facendo unicamente riferimento ai dati meramente dichiarati, a fronte di un magazzino la cui consistenza era riferita ad alcuni esercizi precedenti (verifica del 2017 sulla contabilità 2014), e quindi senza possibilità di riscontro fisico all’attualità.

 

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