SISMABONUS Sì alle ville con ampliamento
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 06/04/2021
Autore: Vedi Articolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 06/04/2021
Demolizione delle pertinenze dell’abitazione non soggetta all’intervento e ricostruzione di due abitazioni, con ampliamento
Agenzia delle Entrate risposta n. 210/2021, a patto che il provvedimento amministrativo sia riferito ad un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non ad una nuova costruzione (articolo 3, comma 1, lettera d), del Dpr 6 giugno 2001, n. 380) e che risulti il cambio d’uso degli immobili in residenziale.
Quindi OK al super sismabonus anche per la demolizione delle pertinenze dell’abitazione non soggetta all’intervento, seguita dalla ricostruzione di due abitazioni, con ampliamento volumetrico (35%) in base alla normativa regionale, considerando, ai fini dei limiti di spesa per il super sismabonus e per gli eventuali impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo trainati, tutte le unità immobiliari iniziali, anche se pertinenze dell’abitazione non soggetta all’intervento.
Testo finale della risposta
Nel caso di specie, l'Istante intende realizzare interventi di riduzione di rischio sismico mediante demolizione e ricostruzione, di tre unità immobiliari di cui una collabente (F/2), una di categoria C/2 e una di categoria C/6 al fine di realizzare unitàimmobiliari residenziali con diversa sagoma e volumetria (in particolare, la cubatura preesistente sarà maggiorata entro il limite del 35 per cento). Inoltre è previsto una modifica parziale del sedime.
Al riguardo, si fa presente che la qualificazione degli interventi prospettati in istanza tra gli "Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione" per i quali l'articolo 5 della legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19, consente l'aumento della volumetria esistente, entro il limite del 35 per cento, comportando una analisi di natura tecnica non fiscale, esula dalle prerogative esercitabili in sede di interpello.
Sotto il profilo fiscale, si ritiene che, fermo restando il rispetto delle condizioni e degli adempimenti normativamente previsti, l'Istante possa fruire del Superbonus in relazione alle spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico, purché nel provvedimento amministrativo che assente i lavori risulti che l'opera consiste in un intervento di conservazione del patrimonio edilizio esistente e non in un intervento di nuova costruzione nonché risulti il cambio d'uso degli immobili in "residenziale".
Con riferimento agli interventi trainati, come chiarito dalla citata circolare n.24/E del 2020, l'Istante potrà fruire del Superbonus solo per l'istallazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo, per i quali il limite di spesa massimo ammissibile deve essere distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti.
Ai fini del calcolo del limite di spesa ammissibile, l'Istante dovrà considerare il numero delle unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori e, pertanto, nel caso prospettato il limite di spesa:
- per gli interventi antisismici è pari a 288.000 euro (96.000 euro per 3);
- per l'installazione degli impianti fotovoltaici è pari a 144.000 euro (euro 48.000per 3) e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
- per l'istallazione dei sistemi di accumulo è pari a 144.000 euro (euro 48.000 per3) e comunque nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema.
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