SOGGETTI CHE TRAMITE INTERNET FACILITANO LE VENDITE A DISTANZA

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 28/02/2019

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Interfile Fiscale del 28/02/2019


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Marketplace l'articolo 11-bis, commi 11-15, Dl 135/2018 introduce una presunzione di acquisto con conseguenti obblighi


Le norme di seguito riportate determinano una scomposizione della vendita on-line di determinati beni in due operazioni distinte:

  1. quella dal venditore al soggetto passivo che gestisce l’interfaccia elettronica;
  2. quella da quest’ultimo al cessionario finale.

In pratica, il soggetto passivo che facilita la vendita, assume la duplice veste di compratore e successivo rivenditore all'acquirente finale, in modo da garantire il versamento dell'IVA.

 

Ecco la norma:

 

11. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a euro 150, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto detti beni.

12. Se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Unione europea a una persona che non e' un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

13. Ai fini dell'applicazione dei commi 11 e 12, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo.

14. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a conservare la documentazione relativa a tali vendite. Tale documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Unione europea in cui tali cessioni sono imponibili di verificare che l'IVA sia stata contabilizzata in modo corretto, deve, su richiesta, essere messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e deve essere conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione e' stata effettuata.

15. Il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza ai sensi dei commi 11 e 12 e' tenuto a designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

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