Soggetto non stabilito in Italia ma identificato obblighi

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 27/02/2019

Autore: Castegnaro Roberto Fonte: Interfile Fiscale del 27/02/2019


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Risposta ad interpello 67 su esterometro e fattura elettronica per i soggetti identificati in Italia


Il soggetto estero non stabilito in Italia ma solo identificato:

  • non ha l'obbligo dell'esterometro;
  • può ricevere fatture elettroniche anche se non ha l'obbligo di accreditarsi allo Sdi.

Chi emette fattura elettronica verso un soggetto identificato deve riportare il numero di partita Iva italiano dell’identificato e il codice destinatario di sette zeri.  Deve comunque riolasciare copia cartacea della fattura ove l'identificato ne faccia richiesta.

Se tuttavia il soggetto identificato, comunica uno specifico indirizzo telematico (Pec o codice destinatario) scatta l’obbligo di conservazione elettronica delle fatture passive ricevute.

Circa la detrazione IVA l'identificato può esercitarla sulla base del documento cartaceo purchè (!?) sia attestato come conforme all’originale informatico e contenga solo le stesse informazioni del tracciato Xml senza alcun ulteriore dato.

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