Spese edilizie al 90%, al via le istanze per il contributo a fondo perduto
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 03/10/2023
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 03/10/2023
Possono richiederlo fino al 31 ottobre le persone fisiche che hanno effettuato gli interventi agevolabili e che nel 2022 hanno maturato un reddito di riferimento non superiore a 15mila euro
Partono dal 2 ottobre 2023, le istanze telematiche per richiedere il contributo a fondo perduto destinato ai proprietari (o titolari di altro diritto di godimento) con reddito non superiore a 15mila euro, che tra il 1° gennaio e il 31 ottobre 2023, hanno sostenuto spese relative a interventi edilizi detraibili per il 90%, effettuati sull’unità immobiliare destinata ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento. C’è tempo fino al 31 ottobre per inviare la domanda online.
Il modello e le relative istruzioni di compilazione, insieme alle modalità di erogazione del sostegno economico attribuito, sono state definite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia dello scorso 22 settembre mentre il decreto Mef del 31 luglio ha individuato i possibili beneficiari e stabilito i requisiti per l’accesso al contributo.
L’agevolazione, prevista dal decreto “Aiuti-quater” (articolo 9, comma 3, del Dl n. 176/2022), è stata introdotta per “risarcire”, almeno parzialmente, i cittadini a basso reddito che hanno sostenuto le spese in questione, per la quota rimasta a loro carico a seguito del taglio al Superbonus per il 2023 passato dal 110% al 90% dei costi agevolabili. A tal fine sono stati stanziati 20 milioni di euro, che verranno ripartiti tra gli aventi diritto in base alle istanze di richiesta.
Per quanto riguarda i requisiti di accesso, il contributo spetta alle persone fisiche che:
- hanno maturato un reddito di riferimento per l’anno di imposta 2022 non superiore a 15mila euro
- hanno sostenuto tra il 1° gennaio 2023 e il 31 ottobre 2023 spese per gli interventi edilizi previsti all’articolo 119, comma 8-bis, primo e terzo periodo, del decreto Rilancio, detraibili al 90% dall’Irpef .
Le opere devono essere, inoltre, state effettuate:
- sull’unità immobiliare posseduta dal richiedente alla data di inizio dei lavori, anche per quota, a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento e adibita ad abitazione principale alla medesima data o, al più tardi, alla data di termine dei lavori
- sulle parti comuni condominiali dell’edificio di cui la predetta unità immobiliare fa parte.
Il contributo non spetta se le spese sono state sostenute nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.
L’Agenzia provvederà alla distribuzione dei fondi stanziati soltanto dopo il termine di presentazione delle domande.
Nel caso in cui la dote disponibile risulti inferiore ai contributi richiesti, due le possibili soluzione per la ripartizione delle risorse:
- se il rapporto tra i fondi e i contributi complessivamente richiesti sarà superiore al 10%, i beneficiari otterranno una somma pari al contributo richiesto moltiplicato la percentuale determinata con provvedimento dell’Agenzia
- se invece tale rapporto dovesse essere inferiore al 10%, le istanze verranno ordinate cronologicamente in base alla data del primo bonifico di sostenimento delle spese e iniziando dalle istanze riportanti un bonifico disposto il 1° gennaio 2023, l’Agenzia procederà a erogare per ciascuna istanza una somma pari al 10% del contributo richiesto, fino a esaurire i fondi.
Soltanto nel caso in cui, con l’avvicinarsi dell’esaurimento della somma destinata allo scopo, con il residuo non fosse possibile erogare il 10% dei contributi richiesti, con l’ultimo lotto di istanze riportanti la stessa data di primo bonifico, limitatamente a quel lotto, si procederà in ordine di presentazione delle richieste, fino al completo esaurimento dei fondi.
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