SPESE PER ATTIVITA' SPORTIVA RAGAZZI

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 16/06/2020

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 16/06/2020


Classificazione:

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Detraibilità spese per attività sportiva dei ragazzi dai 5 ai 18 anni.


Tratto dalla circolare n. 13/2019.

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi (Rigo E8/E10, cod. 16)

Art. 15, comma 1, lett. i - quinquies), del TUIR

 

Aspetti generali

La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento, per le spese sostenute per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni.

Il requisito dell'età è rispettato purché sussista anche per una sola parte dell'anno, in considerazione del principio di unitarietà del periodo d'imposta (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 14.1).

Ad esempio, se il ragazzo ha compiuto 18 anni nel 2018, la detrazione spetta anche per le spese sostenute in tale anno successivamente al compimento dell'età.

La detrazione spetta per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica, rispondenti alle caratteristiche individuate con il DI 28 marzo 2007 pubblicato sulla GU del 09.05.2007 n. 106.

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo di spesa pari a euro 210 per per ogni soggetto fiscalmente a carico o per contribuente nel caso di contribuente in possesso dei requisiti previsti dalla norma (ad esempio il minore emancipato o minore che percepisce redditi non soggetti all'usufrutto legale dei genitori) e

Detto importo deve essere inteso quale limite massimo riferito alla spesa complessivamente sostenuta da entrambi i genitori per lo svolgimento della pratica sportiva dei figli (Risoluzione del 25.02.2009 n. 50).

Devono essere comprese nell'importo anche le spese indicate nella CU 2019 (punti da 341 a 352) con il codice 16.

 

Requisiti delle strutture sportive

Le modalità attuative dell'agevolazione in esame sono state fissate dal citato decreto interministeriale 28 marzo 2007 che ha definito:

 

  • cosa si intende per associazioni sportive, palestre, piscine ecc.;
  • la documentazione necessaria ai fini dell'agevolazione.

In particolare, per associazioni sportive si intendono le società ed associazioni di cui all'art. 90 commi 17 e seguenti, della legge n. 289 del 2002, che riportino espressamente nella propria denominazione la dicitura delle finalità sportive e della natura dilettantistica.

Per palestre, piscine, altre attrezzature ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica si intendono gli impianti, comunque, organizzati:

 

  • destinati all'esercizio della pratica sportiva non professionale, agonistica e non, compresi gli impianti polisportivi;
  • gestiti da soggetti giuridici diversi dalle associazioni/società sportive dilettantistiche, sia pubblici che privati anche in forma di impresa (individuale o societaria).

La detrazione, pertanto, non spetta per le spese sostenute, ad esempio, per l'attività sportiva praticata presso:

 

  • le associazioni che non rientrano nella definizione di "sportiva dilettantistica", quali quelle che non hanno ottenuto il riconoscimento del Coni o delle rispettive Federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva;
  • le società di capitali di cui alla legge n. 91 del 1981 (sport professionistico);
  • le associazioni non sportive (ad esempio, associazioni culturali) che organizzano corsi di attività motoria non in palestra.

 

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