Spese per i prestiti, deduzione in salita

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 26/03/2018

Autore: Meneghetti Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 26/03/2018


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Le spese di transazione sono oneri finanziari e come tali vanno trattati nel calcolo del ROL


I costi di transazione correlati a finanziamenti: tipico esempio è un mutuo ipotecario per ottenere il quale siano state sostenute spese significative. Sia i soggetti che applicheranno il principio del costo ammortizzato, sia quelli che non lo applicheranno dovranno farsi carico di una diversa impostazione contabile valutando poi le conseguenze fiscali.

Gli oneri di transazione, (Oic 19, paragrafo 45): si tratta di oneri sostenuti per l’ottenimento del finanziamento, e corrisposti sia alla controparte mutuante (come ad esempio le spese di istruttoria e le commissioni) sia a soggetti terzi intervenuti a vario titolo (come nel caso della consulenza di un professionista per periziare il valore di un immobile oggetto di garanzia di un mutuo ipotecario).

L’ammontare complessivo di questi costi diventa onere finanziario per tutte le imprese, anche quelle che non applicano il criterio del costo ammortizzato. Il mutamento nella contabilizzazione di questi oneri è rilevante, poiché il precedente Oic 19 trattava questi componenti come immobilizzazioni immateriali che dunque generavano un ammortamento in quote costanti che interessava l’area B del conto economico (costi della produzione), non l’area C (oneri finanziari), come accade ora.

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