SPLIT PAYMENT IL DECRETO DEL 9.1.208
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 12/01/2018
Autore: Napolitano Gennaro Fonte: Agenzia Entrate del 12/01/2018
Recepite le nuove norme che hanno ampliato il perimetro soggettivo di applicazione del regime, includendovi anche enti e fondazioni, oltre a pubbliche amministrazioni e società
Riepilogo cronologico delle disposizioni e novità da ultimo introdotte.
Il decreto 9 gennaio 2018
Detta le modalità di attuazione del nuovo perimetro applicativo dello split payment, modificando il Dm 23 gennaio 2015.
Oltre ad alcuni interventi di coordinamento normativo, l’articolo unico del decreto riscrive, in particolare, l’articolo 5-ter del Dm 23 gennaio 2015 relativo alla individuazione delle fondazioni, degli enti e delle società assoggettate alla scissione dei pagamenti. La nuova versione della disposizione, nel recepire le novità introdotte dal Dl 148/2017, prevede che:
- per le operazioni per le quali è emessa fattura nel 2018 e negli anni successivi, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice Ftse Mib, identificate ai fini Iva, agli enti pubblici economici nazionali, regionali e locali (comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alle persone), alle fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70%, alle società partecipate, per una percentuale complessiva del capitale non inferiore al 70%, da amministrazioni pubbliche o da enti e società, che risultano tali alla data del 30 settembre precedente
- a regime, l’elenco dei soggetti sottoposti a split payment è pubblicato dal dipartimento delle Finanze entro il 20 ottobre di ciascun anno con effetti a valere per l’anno successivo
- solo per il 2017 i soggetti interessati allo split payment devono fare riferimento all’elenco già pubblicato dal dipartimento lo scorso 19 dicembre 2017 e consultabile sulla specifica applicazione informatica
- fondazioni, enti e società possono segnale al dipartimento eventuali errori o incongruenze
- nell’ipotesi in cui il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib si verifichi in corso d’anno, ma entro il 30 settembre, le nuove fondazioni, enti e società controllate, partecipate o incluse nell’indice, applicano lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo
- nel caso in cui, invece, il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib si verifichi in corso d’anno, ma dopo il 30 settembre, la scissione dei pagamenti deve essere applicata alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo
- se il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib viene a mancare in corso d’anno, ma entro il 30 settembre, le fondazioni, gli enti e le società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice continuano ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno
- se, invece, il controllo, la partecipazione o l’inclusione nell’indice Ftse Mib viene meno in corso d’anno, ma dopo il 30 settembre, le fondazioni, gli enti e le società non più controllate, partecipate o incluse nell’indice devono continuare ad applicare lo split payment alle operazioni per le quali è emessa fattura fino al 31 dicembre dell’anno successivo.
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