SPORT DILETTANTISTICO LE RISPOSTE DELLA CIRCOLARE 18/2018
[Interessante]
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 02/08/2018
Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 02/08/2018
Classificazione:
L’ultima parte della circolare, strutturata secondo lo schema domanda/risposta, fornisce alcuni chiarimenti con riguardo a questioni puntualmente individuate.
Tra le risposte fornite dall’Agenzia, segnaliamo le seguenti:
- mancata comunicazione alla Siae dell’opzione per il regime della legge 398/1991 – in presenza di “comportamento concludente” degli enti sportivi e di regolare comunicazione all’Agenzia delle entrate dell’esercizio dell’opzione, la mancata presentazione della comunicazione alla Siae non comporta la decadenza dal regime agevolativo. La stessa comunicazione, infatti, non ha natura costitutiva. Il documento di prassi precisa, però, che il mancato adempimento informativo è soggetto alla sanzione amministrativa da 250 a 2mila euro (articolo 11, Dlgs 471/1997)
- tracciabilità dei pagamenti e dei versamenti - nel caso di quote di iscrizione a corsi o quote di affiliazione, di importo esiguo, incassate in contanti dall’ente e poi versate cumulativamente sul proprio conto corrente per un importo complessivo pari o superiore a 1.000 euro, la circolare precisa che, a fronte dell’obbligo della tracciabilità, è necessario rispettare le seguenti modalità di documentazione e contabilizzazione: per ogni singola quota di iscrizione, l’ente deve rilasciare un’apposita quietanza e conservarne una copia. Inoltre dovrà annotare in un apposito registro le entrate e le uscite, i nomi dei soggetti, la causale e l’importo, consentendo, così, in caso di possibili verifiche, l’acquisizione delle informazioni
- decadenza dal regime agevolato nel caso di superamento del limite dei 400mila euro – se il limite viene superato nel corso dell’ultimo mese del periodo d’imposta, il regime agevolativo si applica per tutto il periodo d’imposta in cui è avvenuto il superamento. Con riferimento all’intero periodo successivo, invece, l’ente dovrà applicare, ai fini Ires e Iva, le regole ordinarie
- conseguenze in caso di tardiva presentazione del modello Eas - la presentazione dopo i termini ordinari o, comunque, oltre il termine per beneficiare della remissione in bonis, comporta la perdita delle agevolazioni connesse a tale adempimento per l’attività svolta fino alla data di invio del modello. L’ente sportivo dilettantistico può beneficiare del regime di favore dal periodo d’imposta in cui è avvenuta la comunicazione, ma soltanto per le operazione effettuate successivamente alla presentazione del modello. Si ricorda che l’Eas deve essere presentato entro 60 giorni dalla costituzione dell’ente e, in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica. Inoltre, nell’ipotesi di perdita dei requisiti qualificanti (articolo 30, Dl 185/2008), il modello va ripresentato entro 60 giorni, compilando la sezione “Perdita dei requisiti”. Infine, si può rimediare all’eventuale dimenticanza, trasmettendo il modello nei termini fissati per la prima dichiarazione utile, versando, contestualmente, senza possibilità di compensazione, la sanzione di 258 euro, tramite il modello F24 con il codice tributo “8114” (remissione in bonis)
- trattamento fiscale della cessione dei diritti alla prestazione sportiva dell’atleta - l’attività svolta in attuazione degli scopi istituzionali, dietro corrispettivo, da un atleta appartenente a una società e associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro, nei confronti di un ente con gli stessi intenti istituzionali, è considerata non commerciale e, quindi, non rilevante per l’Ires, se i due enti appartengono alla medesima federazione sportiva. Condizione indispensabile, inoltre, è che l’atleta abbia svolto, all’interno dell’organizzazione, un’attività diretta ad apprendere e migliorare la pratica sportiva dilettantistica. Sono escluse dall’agevolazione, quindi, le ipotesi di operazioni speculative. Il regime di favore, ad esempio, non può essere applicato nell’eventualità in cui il diritto alla prestazione dell’atleta sia stato precedentemente acquistato e poi rivenduto senza che l’atleta venisse coinvolto nelle attività istituzionali. In tal caso, la plusvalenza realizzata è rilevante ai fini Ires. Tassazione ordinaria anche per la cessione a enti diversi dalle associazioni o società sportive dilettantistiche. Se l’operazione è imponibile e l’ente ha optato per il regime agevolativo previsto dalla legge 398/1991, la plusvalenza derivante dalla transazione, specifica l’Agenzia, è assoggettata a tassazione in aggiunta al reddito forfettariamente determinato. Viene confermato che non concorre alla formazione del reddito il premio di addestramento e formazione tecnica (previsto dall’articolo 6, legge 91/1981), percepito dalle associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, che hanno optato per il regime agevolativo della legge 398/1991
- trattamento fiscale della cessione dei diritti di partecipazione al campionato – si applica la previsione agevolativa della “decommercializzazione” a condizione che la cessione avvenga da parte di una associazione o società sportiva dilettantistica senza fini di lucro a favore di un’altra associazione o società sportiva e che entrambe sia affiliate alla medesima Federazione sportiva. Inoltre, è necessario che l’ente che cede continui comunque, seppure in una categoria inferiore, a partecipare ai campionati.
LINK:
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={BEDD598B-1EA4-4639-82D7-82C41E0C0BCA}
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