Straordinari turismo e ristorazione nuovo nome per il codice tributo

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  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 01/02/2025

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 01/02/2025


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Istruzioni sull’utilizzo del modello F24 per i sostituti che vogliono fruire del credito d’imposta per i trattamenti integrativi speciali ai lavoratori previsti per il 2025


Nuova denominazione per il codice tributo “1702”, per consentire ai datori di lavoro nei campi della ristorazione e del turismo di utilizzare in compensazione il credito d’imposta riconosciuto dall’ultima legge di bilancio per i trattamenti integrativi speciali erogati ai dipendenti in relazione al lavoro notturno e allo straordinario nei giorni festivi, nel periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025 (legge n. 207/2024 all’articolo 1, commi da 395 a 398).

La risoluzione n. 8/E del 31 gennaio 2025, infatti, ridenomina il codice tributo “1702”, già istituito con risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023 e già ridenominato con risoluzione n. 26/E del 20 maggio 2024, nel modo seguente:

  • “1702” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo speciale per lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi dai dipendenti di strutture turistico-alberghiere”.

Più nel dettaglio, la legge di bilancio 2025 prevede un trattamento integrativo speciale per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto turistico, inclusi gli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025. Tale trattamento riguarda il lavoro notturno e le prestazioni straordinarie effettuate nei giorni festivi.

Il comma 398 dell’articolo 1 della legge stabilisce che il sostituto d’imposta potrà compensare il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale. Per fruire del tax credit, i sostituti d’imposta dovranno utilizzare il codice tributo 1702 appena ridenominato  mediante modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle entrate.

Restano invariate le indicazioni sulle modalità di compilazione contenute nella risoluzione n. 51/E del 9 agosto 2023.

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