STUFA AL 10 O AL 22%

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 04/06/2014

Autore: Valcarenghi Giovanni Fonte: Internet del 04/06/2014


Classificazione:

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La questione dell’imposta sul valore aggiunto è stata risolta con l’emanazione della risposta all’interpello n. 954-31/2014 del 22 maggio scorso (ancora non trasfuso in una risoluzione ufficiale)


La questione verte sul fatto se la stufa a pellet debba, o meno, essere considerata bene significativo: nel primo caso l’aliquota ridotta può subire delle limitazioni, mentre nel secondo caso no.
Il trattamento IVA può variare a seconda che la stufa a pellet sia utilizzata:

  • come impianto generatore di calore, da utilizzare per riscaldare l’acqua che alimenta il sistema di riscaldamento, oltre che per produrre acqua sanitaria;
  • oppure come impianto utilizzato per il solo riscaldamento dell’ambiente, senza possibilità di produrre acqua sanitaria ovvero acqua che alimenti il sistema di riscaldamento.

Nel primo caso, la stufa svolge la funzione tecnica di caldaia, l’aliquota IVA ridotta al 10% si applica con le limitazioni dei beni significativi.

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