SUPERBONUS SULL'ABITAZIONE DIVISA IN TRE PARTICELLE CON AUTOASSEVERAZIONE

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 23/02/2021

Autore: Testo di Legge Circ. Risoluzione Fonte: Agenzia Entrate del 23/02/2021


Classificazione:

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OK ALL'Unità immobiliare divisa ma unita "di fatto" ai fini fiscali, come da annotazione in visura catastale - OK all'AUTOASSEVERAZIONE dell'architetto.


OK al 110% per ai lavori sulla unica unità residenziale unifamiliare, suddivisa solo formalmente in tre particelle catastali, unite "di fatto" ai fini fiscali risposta n. 122/2021 del 22 febbraio 2021.

Via libera al Superbonus per i lavori eseguiti sulla singola unità immobiliare, che al catasto risulta suddivisa in tre particelle. Tale immobile, infatti, diviso solo formalmente, è unito "di fatto" ai fini fiscali, come risulta dall'annotazione nella visura catastale, e si può considerare come un'unica residenza unifamiliare con conseguente applicazione di un unico limite di spesa ai fini del credito d’imposta.

 

Autoasseverazione

Il Contribuente, essendo un architetto regolarmente iscritto all'Albo, chiede se esistano elementi ostativi al fatto che gli elaborati necessari alla richiesta del c.d. ecobonus sui predetti immobili riportino la propria firma, precisando nella documentazione integrativa trasmessa che tali attività sono le seguenti:
- progettista e direttore dei Lavori;
- coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione;
- asseveratore.

Con riguardo alla possibilità per l'Istante, architetto regolarmente iscritto al relativo Albo professionale, di sottoscrivere in proprio la progettazione esecutiva e la direzione dei lavori, le certificazioni e le attestazioni connesse con l'esecuzione dei lavori, fermo restando che trattasi di una questione che esula dalle competenze della Scrivente, per ciò che concerne gli interventi di efficientamento energetico si rinvia ai chiarimenti disponibili sul sito web dell'Enea

(https://www.efficienzaenergetica.enea.it/detrazionifiscali/ecobonus/faq-ecobonus.html) (ndr: link errato)

nella parte in cui è stato chiarito che

"L'asseverazione e l'attestato di prestazione energetica possono essere redatti da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici e impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente (cfr. DPR 75/2013) e iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale" mentre "Riguardo al principio di estraneità ai lavori,l'obbligo sussiste solo per il tecnico che redige l'A.P.E., in accordo col medesimo DPR75/2013" (cfr. FAQ n. 2.A").

In particolare, il decreto interministeriale 6 agosto 2020, contenente i requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus), non preclude al direttore dei lavori o al progettista la possibilità di firmare gli attestati di prestazione energetica (APE) cd. convenzionali per l'accesso alle detrazioni fiscali del Superbonus, finalizzati soltanto a dimostrare che l'edificio considerato nella sua interezza consegua, dopo gli interventi, il miglioramento di due classi energetiche.

Resta inteso che, per la redazione degli A.P.E. di cui all'articolo 6 del d.lgs. 19agosto 2005, n. 192, trovano applicazione i requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 3 del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.

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