SVALUTAZIONE CREDITI DA CONCORDATO La deduzione deve scattare con il varo del decreto
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 17/05/2019
Autore: Meneghetti Paolo Fonte: Il Sole 24 Ore del 15/04/2019
Momento in cui svalutare i crediti quando il debitore accede al concordato
La norma prevede che le svalutazioni dei crediti verso soggetti in concordato preventivo sono deducibili da quando è stato prodotto il decreto di ammissione al concordato stesso.
Nel caso di concordato in continuità ci si chiede cosa si intende come “decreto di ammissione”.
Questa procedura si attiva tramite una domanda giudiziale che non richiede l’allegazione del piano.
Purtroppo l’articolo 101, c. 5, del Tuir identifica il momento di inizio della procedura con l’emissione del decreto di ammissione, ma non risulta aggiornato con le modifiche al concordato apportate nel 2012.
La norma fiscale intende chiaramente riferirsi al momento in cui il concordato si attiva e tale momento, a parere dell'autore, non può che coincidere con l’emissione del decreto del tribunale di concessione dei termini per presentare il piano e nomina del commissario giudiziale.
Infatti è dalla data di presentazione della domanda di concordato e del conseguente decreto di concessione del termine che si generano due importanti effetti:
- i creditori non possono più avviare azioni esecutive individuali (articolo 168 della legge fallimentare);
- gli eventuali crediti che sorgono per operazioni successive alla citata data sono considerati prededucibili, caratteristica che si assegna agli atti eseguiti già in vigenza della procedura concorsuale.
NDR: ricordiamo che la norme prevede inoltre che art. 101 c. 5 ultimo periodo: Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili (1).
Il c.3. del D.Lgs. 147/2015 prevede poi che:
L'articolo 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si interpreta nel senso che le svalutazioni contabili dei crediti di modesta entita' e di quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, deducibili a decorrere dai periodi di imposta in cui sussistono elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale ed eventualmente non dedotte in tali periodi, sono deducibili nell'esercizio in cui si provvede alla cancellazione del credito dal bilancio in applicazione dei principi contabili.
Si rinvia pertanto al principio OIC15 rif.to pag. 13 e 14.
In particolre OIC15 prevede che:
59 Un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso valore.
60.Al fine di stimare il fondo svalutazione crediti una società deve valutare se sussistano degli indicatori che facciano ritenere probabile che un credito abbia perso valore.
Di seguito si riportano alcuni esempi di tali indicatori:
...omissis...
−sussiste la probabilità che il debitore dichiari fallimento o attivi altre procedure di ristrutturazione finanziaria;
....
CANCELLAZIONE DEI CREDITI
71.La società cancella il credito dal bilancio quando:
a)i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono (parzialmente o totalmente);
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