Svalutazioni "blindate" dal fisco

[Interessante]

  Recensione di Roberto Castegnaro     Pubblicata il 09/02/2004

Autore: Vedi Annotazioni Fonte: Il Sole 24 Ore nr. 39 del 09/02/2004 pag. 21


Classificazione:

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Quadro complessivo delle regole fiscali sulla incompleta deducibilità delle minusvalenze da svalutazione o da realizzo e il relativo regime transitorio

Minusvalenze da valutazione: sono totalmente indeducibili sia se derivanti da immobilizzazioni che dal circolante, restano deducibili quelle su obbligazioni e altri titolo non partecipativi.
Minusvalenze da realizzo: Per i soggetti Ires sono indeducibili se coi requisiti della partecipation exemption (art. 87), sono invece deducibili se relative a partecipazioni immobilizzate prive dei requisiti della partecipation exemption.
Per i soggetti IRPEF: le minusvalenze da trasferimento su partecipazioni coi requisiti della partecipation exemption sono deducibili al 40%.
Per i soggetti in contabilità semplificata le minusvalenze sono sempre deducibili.
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