TARTUFAI OCCASIONALI CON IMPOSTA SOSTITUTIVA
Recensione di Roberto Castegnaro Pubblicata il 19/01/2019
Autore: Vedi Articolo Fonte: Agenzia Entrate del 19/01/2019
I commi da 692 a 699 dell’articolo 1 della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019) introducono rilevanti novità
Rilevanti novità, ai fini delle imposte dirette e dell’Iva, nel settore della raccolta occasionale, da parte delle persone fisiche, di:
- prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30;
- piante officinali spontanee come disciplinato dall’articolo 3 del Testo unico di cui al Dlgs 75/2018.
Ambito oggettivo
I redditi derivanti dallo svolgimento, in via occasionale, delle attività di raccolta, da parte di persone fisiche, di prodotti selvatici non legnosi di cui alla classe Ateco 02.30 (funghi, tartufi, bacche, frutta in guscio, balata e altre gomme simili al caucciù, sughero, gommalacca e resine, balsami, crine vegetale, crine marino, ghiande, frutti dell’ippocastano, muschi e licheni), a cui si aggiunge la raccolta di piante officinali spontanee come disciplinata dall’articolo 3 del testo unico di cui al Dlgs 75/2018, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali.
Misura dell’imposta
L’imposta sostitutiva è fissata in 100 euro e deve essere versata entro il 16 febbraio dell’anno di riferimento da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta per uno o più prodotti, rilasciato dalla Regione o altri enti subordinati.
Sono esclusi dal versamento dell’imposta coloro i quali effettuano la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
Nei confronti dei soggetti che hanno versato l’imposta sostitutiva di 100 euro, e con riferimento all’anno in cui la cessione del prodotto è stata effettuata, non si applica la ritenuta prevista dall’articolo 25-quater del Dpr 600/1973 e che, ordinariamente, viene operata, nella misura del 23%, sul 78% dei corrispettivi pagati.
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