TASSAZIONE UTILI PARTECIPATE ESTERE

[Riepilogo generale]

  Recensione di Francesco Andolfatto     Pubblicata il 11/11/2021

Autore: Vedi Articolo Fonte: Commercialista Veneto nr. 261/2021 del 11/11/2021 pag. 18


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Tassazione degli utili derivanti da partecipate estere localizzate o residenti in stati o territori a regime fiscale privilegiato


La tassazione dei dividendi percepiti dalle società e degli enti residenti (art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR) è disciplinata dall’art. 89 del TUIR; in particolare il 3° comma regola la tassazione dei dividendi provenienti dalle società e dagli enti non residenti (art. 73, comma 1, lett. d) del TUIR).

Il citato 3° comma sancisce che:

• i dividendi provenienti da soggetti non localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata sono esclusi da tassazione per il 95% del loro ammontare;

• i dividendi provenienti da soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, sono esclusi da tassazione per il 95% del loro ammontare se si dimostra, anche mediante interpello, che fin dal primo periodo di possesso della partecipazione non si è conseguito l’effetto di localizzare redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata; Stati o territori a fiscalità privilegiata sono individuati sulla base di quanto disposto dall’art. 47-bis del TUIR;

• i dividendi provenienti da soggetti localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata, sono esclusi da tassazione per il 50% del loro ammontare se si dimostra, anche mediante interpello, lo svolgimento di un’attività economica effettiva da parte della partecipata estera.

Pertanto, di regola, i dividendi c.d. black list sono tassati integralmente. Il decreto legislativo 29/11/2018, n. 142, ha inserito il nuovo art. 47-bis del TUIR che definisce i criteri per la individuazione dei regimi fiscali privilegiati. Tali disposizioni si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 (ordinariamente, il periodo d’imposta 2019), nonché agli utili percepiti a decorrere dal medesimo periodo d’imposta. Il nuovo art. 47-bis del TUIR considera come privilegiati i territori e gli Stati, diversi da quelli appartenenti all’Unione Europea e aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni, quando:

a) l’impresa non residente è sottoposta al controllo di un soggetto residente e la tassazione effettiva dei redditi da essa prodotti è inferiore alla metà di quella a cui sarebbero stati soggetti qualora l’impresa non residente fosse stata residente in Italia (art. 167, c. 4, lett. a), TUIR);

b) in mancanza del requisito del controllo di cui alla lettera a), quando il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia.

La definizione tributaria di territorio o Paese “black list” è più volte variata negli anni; di seguito l’evoluzione della normativa.

 

(testo integrale nel link)

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